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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29850/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava la responsabilità per il danneggiamento mediante ordigno, deducendo principalmente: (i) l'inutilizzabilità delle conversazioni acquisite tramite criptofonini e trasmesse con Ordine europeo d'indagine (OEI) per violazione dell'art. 191 c.p.p., della Direttiva 2012/13/UE e della Direttiva 2014/41/UE, nonché per mancata produzione dei «supporti nativi» e della documentazione originaria francese; (ii) violazioni delle norme sul sequestro e acquisizione di corrispondenza (art. 254 e 254-bis c.p.p.) e sulla protezione dei dati (art. 132 d.lgs. 196/2003 e art. 27 d.lgs. 108/2017); (iii) vizi di motivazione e di valutazione della prova indiziaria; (iv) violazione del divieto di reformatio in peius e mancata riduzione della pena dopo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen.; (v) contestazione dell'aggravante per il tempo di notte.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sui punti principali: le conversazioni ottenute tramite OEI e già decrittate dall'autorità francese sono utilizzabili in Italia purché sia possibile verificare l'autenticità dei verbali/registrazioni e non sussistano specifiche e concrete allegazioni di violazione dei diritti fondamentali; non è richiesta in via generale la produzione dei provvedimenti autorizzativi stranieri né l'autorizzazione preventiva del giudice italiano quando si chiede materiale già in possesso dell'autorità estera; la mancata ostensione delle tecniche di decrittazione o dei «supporti nativi» non comporta di per sé inutilizzabilità, salvo specifiche prove di inquinamento o alterazione; le doglianze sulla motivazione e sulla prova sono in gran parte aspecifiche o infondate; l'esclusione dell'aggravante mafiosa non impone automaticamente la riduzione della pena se resta applicabile altra aggravante che giustifica l'entità della pena complessiva; la conferma delle condanne e delle maggiorazioni per continuazione è legittima. Si confermano dunque le responsabilità penali e le relative pene così come calcolate nei limiti esposti.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    La doglianza sulla inutilizzabilità per mancata disponibilità dei "supporti nativi" è stata ritenuta generica: il giudice valuta l'utilizzabilità in base alla modalità di acquisizione nello Stato di esecuzione e richiede allegazioni specifiche della parte che invoca la violazione dei diritti fondamentali

  • art. 7 Direttiva 2012/13/UE

    Richiamata tra le contestazioni difensive, ma il Collegio ha ritenuto che le censure difensive non dimostrino una violazione efficace dei diritti di difesa

  • Direttiva 2014/41/UE, art. 14, par. 7

    Non richiede l'autorizzazione preventiva del giudice italiano per la trasmissione di materiale già acquisito da autorità estera; l'OEI emesso dal pubblico ministero è ammissibile per ottenere contenuti già in possesso dello Stato di esecuzione

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Le Sezioni Unite hanno precisato che la trasmissione di contenuti decrittati via OEI non rientra in generale nell'art. 234-bis ma nella disciplina della circolazione delle prove (artt. 238 e 270 c.p.p. e art. 78 disp. att.)

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Per l'utilizzabilità di intercettazioni acquisite in altro procedimento è sufficiente il deposito dei verbali e delle registrazioni; non è necessaria la produzione del provvedimento autorizzativo estero salvo specifica eccezione da provare dalla parte

  • art. 78 disp. att. cod. proc. pen.

    La disciplina sull'acquisizione di atti da autorità giudiziaria straniera non impone l'assoluta necessità di acquisire i provvedimenti autorizzativi esteri

  • art. 254 cod. proc. pen.

    Il sequestro della corrispondenza deve avvenire su disposizione o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria; nel caso in esame il materiale fornito dalla Francia risultava acquisito sotto controllo giudiziario e la difesa non ha provato il contrario

  • art. 254-bis cod. proc. pen.

    Richiamata dalle difese in relazione alla garanzia di conformità dei dati acquisiti a quelli originali; la Corte ha ritenuto che, in assenza di specifiche anomalie, non è richiesta l'esibizione delle tecniche di acquisizione

  • art. 132 d.lgs. 196/2003

    La disciplina sui dati di traffico si applica alle richieste ai fornitori di servizi ma non alle richieste rivolte ad altra autorità che già detenga i dati; pertanto il PM può ottenere dati già in possesso dello Stato di esecuzione senza preventiva autorizzazione del giudice italiano

  • art. 27 d.lgs. 108/2017

    Richiamato in tema di attività di cooperazione e accesso ai dati, ma la Corte ha ritenuto legittima la procedura di acquisizione tramite OEI nel caso concreto

  • art. 597, comma 4, cod. proc. pen.

    Non impone automaticamente una riduzione della pena complessiva quando in appello viene esclusa un'aggravante, se resta applicabile altra circostanza che giustifica comunque la stessa o una maggiore maggiorazione della pena

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Regola il cumulo giuridico delle aggravanti a effetto speciale: l'esclusione di una aggravante può mutare la struttura del calcolo della pena e non determina automaticamente una riduzione se permane altra aggravante operante

  • art. 15 Cost.

    Protezione della corrispondenza invocata dalle difese; la Corte ha ritenuto che la garanzia costituzionale non sia automaticamente violata dall'impossibilità di conoscere le tecniche di decrittazione, salvo specifiche allegazioni di violazione

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi sulla valutazione della prova: molte censure sono state ritenute aspecifiche o meramente riespositive e pertanto inammissibili

  • art. 61, n. 5, cod. pen.

    Riguarda l'aggravante per il tempo di notte; la Corte ha confermato la sua applicabilità sulla base delle circostanze di fatto e della giurisprudenza, salvo che non si provi che fattori concreti neutralizzino la minorata difesa

  • artt. 81 e 133 cod. pen.

    Richiamati in tema di calcolo della pena e continuazione; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena complessiva anche dopo l'esclusione dell'aggravante mafiosa

Massime di principio

  • Conversazioni acquisite all'estero e trasmesse con OEI possono essere utilizzate in Italia se sono depositati verbali/registrazioni attendibili; non è sempre necessaria la produzione del provvedimento autorizzativo estero salvo che la difesa contesti e provi specifiche violazioni dei diritti fondamentali
  • L'onere di allegare e provare che l'acquisizione estera ha violato diritti costituzionali spetta alla parte che eccepisce l'inutilizzabilità; mere affermazioni generiche non bastano
  • La richiesta di materiale già in possesso di un'autorità giudiziaria straniera non richiede, di norma, preventiva autorizzazione del giudice italiano prima dell'emissione dell'OEI da parte del pubblico ministero
  • L'impossibilità per la difesa di conoscere l'algoritmo o le tecniche di decrittazione non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa, salvo precisa dimostrazione di possibile alterazione o inaffidabilità dei dati
  • La mancata trasmissione dei 'supporti nativi' o di parte della documentazione tecnica non determina di per sé inutilizzabilità: occorre dimostrare concrete anomalie o rischio di alterazione del materiale probatorio
  • Se in appello viene esclusa un'aggravante ma ne rimane un'altra che giustifica pari o maggiore incremento della pena, non è obbligatoria una riduzione automatica della pena complessiva; il calcolo va effettuato secondo art. 597 c.p.p. e art. 63 c.p.
  • Le questioni circa valutazione e completezza della motivazione richiedono censure specifiche e argomentate: motivi aspecifici e di mera rassegna dei fatti sono spesso inammissibili

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