Cassazione Penale, Sentenza n. 29850/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava la responsabilità per il danneggiamento mediante ordigno, deducendo principalmente: (i) l'inutilizzabilità delle conversazioni acquisite tramite criptofonini e trasmesse con Ordine europeo d'indagine (OEI) per violazione dell'art. 191 c.p.p., della Direttiva 2012/13/UE e della Direttiva 2014/41/UE, nonché per mancata produzione dei «supporti nativi» e della documentazione originaria francese; (ii) violazioni delle norme sul sequestro e acquisizione di corrispondenza (art. 254 e 254-bis c.p.p.) e sulla protezione dei dati (art. 132 d.lgs. 196/2003 e art. 27 d.lgs. 108/2017); (iii) vizi di motivazione e di valutazione della prova indiziaria; (iv) violazione del divieto di reformatio in peius e mancata riduzione della pena dopo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen.; (v) contestazione dell'aggravante per il tempo di notte.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sui punti principali: le conversazioni ottenute tramite OEI e già decrittate dall'autorità francese sono utilizzabili in Italia purché sia possibile verificare l'autenticità dei verbali/registrazioni e non sussistano specifiche e concrete allegazioni di violazione dei diritti fondamentali; non è richiesta in via generale la produzione dei provvedimenti autorizzativi stranieri né l'autorizzazione preventiva del giudice italiano quando si chiede materiale già in possesso dell'autorità estera; la mancata ostensione delle tecniche di decrittazione o dei «supporti nativi» non comporta di per sé inutilizzabilità, salvo specifiche prove di inquinamento o alterazione; le doglianze sulla motivazione e sulla prova sono in gran parte aspecifiche o infondate; l'esclusione dell'aggravante mafiosa non impone automaticamente la riduzione della pena se resta applicabile altra aggravante che giustifica l'entità della pena complessiva; la conferma delle condanne e delle maggiorazioni per continuazione è legittima. Si confermano dunque le responsabilità penali e le relative pene così come calcolate nei limiti esposti.
Norme richiamate
La doglianza sulla inutilizzabilità per mancata disponibilità dei "supporti nativi" è stata ritenuta generica: il giudice valuta l'utilizzabilità in base alla modalità di acquisizione nello Stato di esecuzione e richiede allegazioni specifiche della parte che invoca la violazione dei diritti fondamentali
art. 7 Direttiva 2012/13/UE
Richiamata tra le contestazioni difensive, ma il Collegio ha ritenuto che le censure difensive non dimostrino una violazione efficace dei diritti di difesa
Direttiva 2014/41/UE, art. 14, par. 7
Non richiede l'autorizzazione preventiva del giudice italiano per la trasmissione di materiale già acquisito da autorità estera; l'OEI emesso dal pubblico ministero è ammissibile per ottenere contenuti già in possesso dello Stato di esecuzione
Le Sezioni Unite hanno precisato che la trasmissione di contenuti decrittati via OEI non rientra in generale nell'art. 234-bis ma nella disciplina della circolazione delle prove (artt. 238 e 270 c.p.p. e art. 78 disp. att.)
Per l'utilizzabilità di intercettazioni acquisite in altro procedimento è sufficiente il deposito dei verbali e delle registrazioni; non è necessaria la produzione del provvedimento autorizzativo estero salvo specifica eccezione da provare dalla parte
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
La disciplina sull'acquisizione di atti da autorità giudiziaria straniera non impone l'assoluta necessità di acquisire i provvedimenti autorizzativi esteri
Il sequestro della corrispondenza deve avvenire su disposizione o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria; nel caso in esame il materiale fornito dalla Francia risultava acquisito sotto controllo giudiziario e la difesa non ha provato il contrario
Richiamata dalle difese in relazione alla garanzia di conformità dei dati acquisiti a quelli originali; la Corte ha ritenuto che, in assenza di specifiche anomalie, non è richiesta l'esibizione delle tecniche di acquisizione
La disciplina sui dati di traffico si applica alle richieste ai fornitori di servizi ma non alle richieste rivolte ad altra autorità che già detenga i dati; pertanto il PM può ottenere dati già in possesso dello Stato di esecuzione senza preventiva autorizzazione del giudice italiano
Richiamato in tema di attività di cooperazione e accesso ai dati, ma la Corte ha ritenuto legittima la procedura di acquisizione tramite OEI nel caso concreto
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Non impone automaticamente una riduzione della pena complessiva quando in appello viene esclusa un'aggravante, se resta applicabile altra circostanza che giustifica comunque la stessa o una maggiore maggiorazione della pena
Regola il cumulo giuridico delle aggravanti a effetto speciale: l'esclusione di una aggravante può mutare la struttura del calcolo della pena e non determina automaticamente una riduzione se permane altra aggravante operante
art. 15 Cost.
Protezione della corrispondenza invocata dalle difese; la Corte ha ritenuto che la garanzia costituzionale non sia automaticamente violata dall'impossibilità di conoscere le tecniche di decrittazione, salvo specifiche allegazioni di violazione
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi sulla valutazione della prova: molte censure sono state ritenute aspecifiche o meramente riespositive e pertanto inammissibili
Riguarda l'aggravante per il tempo di notte; la Corte ha confermato la sua applicabilità sulla base delle circostanze di fatto e della giurisprudenza, salvo che non si provi che fattori concreti neutralizzino la minorata difesa
Richiamati in tema di calcolo della pena e continuazione; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena complessiva anche dopo l'esclusione dell'aggravante mafiosa
Massime di principio
- Conversazioni acquisite all'estero e trasmesse con OEI possono essere utilizzate in Italia se sono depositati verbali/registrazioni attendibili; non è sempre necessaria la produzione del provvedimento autorizzativo estero salvo che la difesa contesti e provi specifiche violazioni dei diritti fondamentali
- L'onere di allegare e provare che l'acquisizione estera ha violato diritti costituzionali spetta alla parte che eccepisce l'inutilizzabilità; mere affermazioni generiche non bastano
- La richiesta di materiale già in possesso di un'autorità giudiziaria straniera non richiede, di norma, preventiva autorizzazione del giudice italiano prima dell'emissione dell'OEI da parte del pubblico ministero
- L'impossibilità per la difesa di conoscere l'algoritmo o le tecniche di decrittazione non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa, salvo precisa dimostrazione di possibile alterazione o inaffidabilità dei dati
- La mancata trasmissione dei 'supporti nativi' o di parte della documentazione tecnica non determina di per sé inutilizzabilità: occorre dimostrare concrete anomalie o rischio di alterazione del materiale probatorio
- Se in appello viene esclusa un'aggravante ma ne rimane un'altra che giustifica pari o maggiore incremento della pena, non è obbligatoria una riduzione automatica della pena complessiva; il calcolo va effettuato secondo art. 597 c.p.p. e art. 63 c.p.
- Le questioni circa valutazione e completezza della motivazione richiedono censure specifiche e argomentate: motivi aspecifici e di mera rassegna dei fatti sono spesso inammissibili
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