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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28008/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza di appello per inesatta computazione dei termini di sospensione della prescrizione. Il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse aggiunto 175 giorni di sospensione al termine di prescrizione (somma di 64 giorni per emergenza Covid-19 e 111 giorni di rinvio per legittimo impedimento del difensore del coimputato), mentre, secondo la difesa, la sospensione per legittimo impedimento non poteva eccedere i 60/61 giorni e la sospensione Covid-19 non era applicabile poiché nel periodo non risultavano termini processuali effettivamente pendenti nel procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che il reato residuale (art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000) ha prescrizione di 7 anni e 6 mesi; dalla data del fatto (17/06/2013) la prescrizione massima sarebbe maturata il 17/12/2020. La Corte territoriale ha computato erroneamente 175 giorni di sospensione: il rinvio per legittimo impedimento del difensore riverbera sugli altri imputati ma la sospensione non può superare il limite di 60 giorni previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3, c.p.p.; la sospensione per emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. 18/2020) si applica solo se nel periodo erano operanti termini procedurali per il compimento di atti specifici, condizione non dimostrata nel caso di specie. Tenuto conto della sola sospensione corretta (60 giorni), la prescrizione è risultata maturata il 17/02/2021, anteriore alla sentenza di appello del 16/03/2021. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000

    Individua il reato tributario contestato; la prescrizione per questo reato si computa in 7 anni e 6 mesi nel caso concreto.

  • art. 159, comma 1, n. 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce il limite massimo di durata della sospensione per legittimo impedimento del difensore (non può eccedere 60 giorni), anche quando il rinvio concreto tra udienze sia più lungo; tale limite si applica anche quando l'impedimento riguarda il difensore di un coimputato.

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)

    La sospensione dei termini processuali prevista per l'emergenza Covid-19 si applica soltanto ai procedimenti in cui, nel periodo di riferimento, fossero effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti; non è automatica per tutti i procedimenti pendenti.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sez.5, n. 2647 del 29/09/2021 (Rv. 282431)

    Richiamata dalla Corte per il principio secondo cui la sospensione Covid-19 si applica solo se vi è stato un impatto concreto sui termini e sugli atti processuali nel procedimento considerato.

Massime di principio

  • La sospensione per legittimo impedimento del difensore opera anche sugli altri imputati, ma la sua durata è comunque limitata dal tetto normativo (art. 159 c.p.p.); non si può computare l'intero intervallo tra udienze se supera tale limite.
  • La sospensione dei termini processuali per emergenza Covid-19 non trova automatica applicazione: deve risultare che nel periodo sospeso vi fossero termini processuali effettivamente pendenti e che la sospensione abbia inciso sul procedimento concreto.
  • Nella verifica della prescrizione è essenziale computare con precisione le eventuali sospensioni ammissibili; un calcolo errato dei giorni di sospensione può determinare l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza.
  • Se al momento della decisione di grado superiore la prescrizione è già maturata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Nel procedimento con più imputati, il rinvio dovuto all'impedimento del difensore di uno di essi può incidere sulla posizione degli altri, ma nell'applicazione dei limiti temporali si deve osservare la normativa che pone massimali precisi.

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