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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07163/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per un capo per difetto della condizione di procedibilità e aveva rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa per due residui episodi di furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, sostenendo che l'affermazione di colpevolezza fosse fondata su un quadro probatorio non inequivoco e non adeguatamente confortato. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi confermato la decisione di merito quanto alla responsabilità per i residui reati e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione non consente alla Corte di cassazione una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, né l'adozione di diversi criteri di valutazione del compendio probatorio.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    La modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non ha ampliato il sindacato della Cassazione fino a consentire una rivalutazione del merito.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata quale base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base normativa implicita per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché l'apprezzamento dei fatti appartiene al giudice di merito.
  • La censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, sollecita soltanto una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede un effettivo confronto con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata; è insufficiente limitarsi a prospettare un quadro probatorio ritenuto più favorevole all'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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