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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14639/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Venezia, delle domande di un cittadino gambiano dirette ad ottenere lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. In Cassazione il ricorrente impugna solo la parte del decreto che ha respinto la domanda di protezione umanitaria, proponendo un unico motivo. La Corte, però, rileva d'ufficio un vizio preliminare del ricorso: la procura speciale per il giudizio di cassazione, rilasciata in calce al ricorso e autenticata dal difensore, indica gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio, ma non contiene la certificazione del difensore circa la posteriorità di tale data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. Il Ministero intimato non svolge difese nel merito, limitandosi a depositare memoria per partecipare a un'eventuale udienza.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che la procura speciale non sia conforme al requisito formale richiesto per il ricorso per cassazione nelle controversie disciplinate dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, perché il difensore non ha certificato espressamente che la data di rilascio della procura fosse successiva alla comunicazione del decreto impugnato. La decisione richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite e la successiva pronuncia della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto della norma con i parametri costituzionali e convenzionali evocati. Non vengono liquidate spese, perché la parte vittoriosa non ha svolto difese. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    procura speciale in cassazione nelle materie regolate dalla norma; in caso di mancata certificazione della data di rilascio da parte del difensore il ricorso è inammissibile

    richiede che la procura speciale per il ricorso per cassazione contenga esplicitamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi anche la posteriorità della data, oltre all'autenticità della sottoscrizione

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, derogata dal requisito speciale previsto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, alla quale si aggiunge il requisito speciale di posteriorità della data nel rito previsto dall'art. 35-bis

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    consente di dare atto, in caso di rigetto o inammissibilità, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002

    parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella verifica di costituzionalità della norma, ritenuta non contraria al parametro

  • art. 10 Cost.

    richiamato nella verifica di costituzionalità della norma, ritenuta non contraria al parametro

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella verifica di costituzionalità della norma, ritenuta non contraria al parametro

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella verifica di costituzionalità della norma, ritenuta non contraria al parametro

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione a fonti UE e CEDU; la norma speciale è stata ritenuta compatibile

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    richiamato come parametro sovranazionale evocato nella questione di legittimità costituzionale

  • art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    richiamato come parametro sovranazionale evocato nella questione di legittimità costituzionale

  • art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro sovranazionale evocato nella questione di legittimità costituzionale

  • art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro sovranazionale evocato nella questione di legittimità costituzionale

  • art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro sovranazionale evocato nella questione di legittimità costituzionale

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale evocato nella questione di legittimità costituzionale

  • art. 13 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale evocato nella questione di legittimità costituzionale

  • art. 14 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale evocato nella questione di legittimità costituzionale

  • legge n. 848 del 1955

    legge di ratifica ed esecuzione della CEDU richiamata nel testo

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve rispettare un requisito formale rafforzato: non basta l'autenticazione della firma, ma deve risultare anche la certificazione del difensore sulla posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mancanza della certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Il requisito speciale della procura nei giudizi in materia di protezione internazionale costituisce una deroga alla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c. e mira a garantire la riferibilità temporale del mandato al provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte vittoriosa non svolge difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese processuali; resta però dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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