Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32459/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché sono pervenuti i verbali di remissione della querela e della relativa accettazione, per cui il reato è estinto. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono state poste a carico del querelato (l'imputato).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato indicato agli artt. 56 e 393 cod. pen.; il ricorso contestava la conferma della condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Citato come norma richiamata nel capo di imputazione; dal testo della sentenza non emergono ulteriori specificazioni sull'interpretazione sostanziale di tale articolo, se non che il reato ascritto ricadeva nelle norme indicate

  • art. 393 cod. pen.

    Citato come norma oggetto della condanna; dalla decisione si evince solo che il reato per cui era stato condannato il ricorrente era indicato anche in questa norma, ma la remissione della querela ne ha determinato l'estinzione

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte applica questa disposizione per disporre che, annullata la sentenza per estinzione del reato per remissione della querela, le spese processuali siano poste a carico del querelato (imputato)

Massime di principio

  • Quando il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela accettata comporta l'estinzione del reato anche se è già intervenuta una condanna: la sentenza penale deve essere annullata per estinzione del reato
  • La remissione della querela deve risultare da verbale e deve essere accettata; solo dopo tale accettazione si produce l'effetto estintivo sulla responsabilità penale
  • Se la sentenza viene annullata per estinzione del reato a seguito di remissione della querela, le spese processuali possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
  • La remissione della querela si applica soltanto ai reati la cui perseguibilità è subordinata alla querela della persona offesa; per reati di ufficio o procedibili d'ufficio la remissione non produce estinzione
  • In casi analoghi è importante verificare tempestivamente l'esistenza e la validità della remissione (data, firma, accettazione) per valutare l'efficacia estintiva anche in gradi di giudizio successivi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.