Cassazione Penale, Sentenza n. 32459/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché sono pervenuti i verbali di remissione della querela e della relativa accettazione, per cui il reato è estinto. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono state poste a carico del querelato (l'imputato).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato indicato agli artt. 56 e 393 cod. pen.; il ricorso contestava la conferma della condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma
Norme richiamate
Citato come norma richiamata nel capo di imputazione; dal testo della sentenza non emergono ulteriori specificazioni sull'interpretazione sostanziale di tale articolo, se non che il reato ascritto ricadeva nelle norme indicate
Citato come norma oggetto della condanna; dalla decisione si evince solo che il reato per cui era stato condannato il ricorrente era indicato anche in questa norma, ma la remissione della querela ne ha determinato l'estinzione
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte applica questa disposizione per disporre che, annullata la sentenza per estinzione del reato per remissione della querela, le spese processuali siano poste a carico del querelato (imputato)
Massime di principio
- Quando il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela accettata comporta l'estinzione del reato anche se è già intervenuta una condanna: la sentenza penale deve essere annullata per estinzione del reato
- La remissione della querela deve risultare da verbale e deve essere accettata; solo dopo tale accettazione si produce l'effetto estintivo sulla responsabilità penale
- Se la sentenza viene annullata per estinzione del reato a seguito di remissione della querela, le spese processuali possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
- La remissione della querela si applica soltanto ai reati la cui perseguibilità è subordinata alla querela della persona offesa; per reati di ufficio o procedibili d'ufficio la remissione non produce estinzione
- In casi analoghi è importante verificare tempestivamente l'esistenza e la validità della remissione (data, firma, accettazione) per valutare l'efficacia estintiva anche in gradi di giudizio successivi
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