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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03808/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2000. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo prescritta la pretesa tributaria per decorso di oltre cinque anni dalla notifica delle cartelle esattoriali e dell’intimazione di pagamento. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che per i tributi erariali il termine di prescrizione applicabile in fase di riscossione è quello ordinario decennale e non quello quinquennale, non potendosi comunque invocare la "conversione" ex art. 2953 c.c. come aveva fatto la CTR. La Corte ha anche verificato la tempestività del ricorso, ritenendo prorogato il termine perché l’ultimo giorno utile cadeva di domenica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, per i crediti relativi a tributi erariali, in mancanza di una diversa disposizione di legge, la prescrizione è decennale; la scadenza del termine per impugnare l’atto di riscossione non determina di per sé la conversione in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo. La CTR, quindi, aveva errato nel ritenere quinquennale la prescrizione e nel richiamare in modo non corretto la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che, per i tributi erariali, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine ordinario decennale in assenza di una diversa disposizione di legge.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte precisa che la mera definitività dell’atto di riscossione per mancata impugnazione non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale; la conversione opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • Cass. SU n. 23397 del 2016

    Viene richiamata per il principio secondo cui la scadenza del termine per opporsi a un atto di riscossione produce l’irretrattabilità del credito ma non la conversione della prescrizione breve in quella decennale, salvo titolo giudiziale definitivo.

  • Cass. n. 11555 del 2018

    È richiamata per il principio per cui, divenuto definitivo l’atto di accertamento per mancata impugnazione, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo.

  • Cass. n. 32308 del 2019

    Richiamata a sostegno della tesi della prescrizione decennale dei crediti per tributi erariali.

  • Cass. n. 15244 del 2020

    Richiamata a sostegno del medesimo principio sulla prescrizione decennale dei tributi erariali.

  • Cass. n. 14346 del 2021

    Richiamata per ribadire che i crediti per tributi erariali si prescrivono in dieci anni e che non opera la conversione ex art. 2953 c.c. in assenza di titolo giudiziale definitivo.

  • Cass. n. 31282 del 2022

    Richiamata a conferma dell’orientamento sulla prescrizione decennale dei tributi erariali e sui limiti di applicazione dell’art. 2953 c.c.

Massime di principio

  • Il diritto alla riscossione dei tributi erariali si prescrive nel termine ordinario decennale, salvo espressa previsione normativa di un termine diverso; tali crediti non vanno equiparati a prestazioni periodiche ai fini dell’applicazione della prescrizione quinquennale.
  • La definitività di un atto di accertamento o di riscossione per mancata impugnazione non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.; tale effetto si produce solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
  • Quando il giudice di merito fonda la prescrizione quinquennale dei crediti erariali sul solo decorso del termine per impugnare la cartella o l’intimazione, senza considerare la natura del credito e l’assenza di un titolo giudiziale, viola gli artt. 2946 e 2953 c.c.
  • Ai fini della riscossione coattiva dei tributi erariali, la prescrizione va individuata in base alla natura sostanziale del credito e non alla mera stabilizzazione formale dell’atto non impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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