Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31136/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un correntista aveva agito per ottenere la restituzione delle somme prelevate da terzi mediante l’uso fraudolento della propria carta bancomat, sostenendo che l’istituto presso cui era acceso il rapporto avesse consentito operazioni non autorizzate nonostante lo smarrimento/furto della carta fosse stato denunciato. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, condannando in solido banca convenuta e soggetto terzo chiamato. In appello, invece, la domanda risarcitoria era stata rigettata perché ritenuta provata una condotta gravemente colposa del titolare: tardiva percezione dello smarrimento, possibile dimenticanza della carta allo sportello, mancata adeguata custodia del PIN, operazioni compiute con PIN corretto e anteriori al blocco. Nel ricorso per cassazione il cliente ha dedotto quattro motivi: 1) omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d’appello avrebbe assorbito e non esaminato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato; 2) violazione delle regole sulla chiamata in garanzia e sulla scindibilità delle cause, assumendo che la domanda verso il terzo non potesse estendersi automaticamente e che non fosse dovuta la condanna alle spese anche a favore del terzo; 3) erronea liquidazione delle spese, sia perché liquidate anche in favore della chiamata in causa sia perché calcolate secondo parametri asseritamente errati e comprensivi della fase istruttoria; 4) violazione della disciplina sui servizi di pagamento (d.lgs. n. 11/2010), sostenendo che non fosse stata provata una sua colpa grave e che la responsabilità del prelievo fraudolento dovesse ricadere sulla banca.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l’omessa pronuncia va fatta valere come nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge; in ogni caso l’appello sul punto era stato dichiarato assorbito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la chiamata del terzo non era una chiamata in garanzia ma del terzo responsabile/corresponsabile, con conseguente estensione automatica della domanda anche nei suoi confronti e legittima condanna alle spese. Ha ritenuto infondato il terzo motivo: i parametri corretti erano quelli vigenti al momento della liquidazione (D.M. n. 55/2014 come integrato dal D.M. n. 37/2018), la liquidazione era nei limiti tabellari e il compenso per la fase di trattazione è dovuto anche senza istruttoria. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto; ha ribadito che, nei rapporti bancari con strumenti elettronici, la responsabilità dell’istituto è esclusa solo in presenza di colpa grave dell’utente, e ha ritenuto non sindacabile in cassazione l’accertamento del giudice di merito sulla condotta gravemente colposa del titolare della carta. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura alle liti trasmessa telematicamente deve risultare da asseverazione di conformità all’originale sottoscritta con firma digitale del procuratore.

  • d.P.R. n. 123 del 2001, art. 10

    Richiamato insieme all’art. 83 c.p.c. per la validità della procura allegata al ricorso notificato telematicamente.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza deve essere fatta valere come vizio di nullità della sentenza e non come violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non è il mezzo corretto per denunciare l’omessa pronuncia su un motivo di appello o su un’eccezione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro di impugnazione per la nullità derivante da omessa pronuncia.

  • art. 2697 c.c.

    La banca, per andare esente da responsabilità, deve provare la colpa grave del cliente quando contesti operazioni effettuate tramite carta e PIN.

  • d.lgs. n. 11/2010

    La responsabilità dell’utilizzatore della carta e la ripartizione del rischio sono valutate secondo la disciplina dei servizi di pagamento; la banca risponde salvo colpa grave dell’utente.

  • D.M. n. 55/2014

    I compensi professionali vanno liquidati applicando i parametri vigenti al momento della liquidazione.

  • D.M. n. 37/2018

    Integra i parametri da applicare in sede di liquidazione delle spese processuali al momento del deposito della sentenza.

  • art. 7 d.lgs. n. 11/2010

    Richiamato dal ricorrente come norma sugli obblighi dell’utilizzatore in caso di operazioni non autorizzate e smarrimento dello strumento di pagamento.

  • art. 10 d.lgs. n. 11/2010

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inosservanza degli obblighi di custodia e comunicazione tempestiva.

  • art. 12 d.lgs. n. 11/2010

    Richiamato dal ricorrente quale base della disciplina delle operazioni non autorizzate e delle relative conseguenze.

  • Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020

    Richiamata per la statuizione sui presupposti processuali relativi al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo di appello integra un vizio di nullità deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c., non già come violazione di legge o vizio motivazionale.
  • Quando il terzo è chiamato non come garante ma come effettivo responsabile o corresponsabile del fatto dedotto in giudizio, la domanda dell’attore si estende automaticamente anche nei suoi confronti e il terzo può essere condannato alle spese se soccombente.
  • La liquidazione delle spese va effettuata secondo i parametri vigenti al momento della decisione; entro i limiti minimi e massimi tabellari la quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • La fase di trattazione/istruzione legittima il riconoscimento del compenso di fase anche se l’istruttoria in concreto non si sia svolta.
  • Nei rapporti bancari con utilizzo di carta e PIN, la responsabilità della banca per operazioni non autorizzate è esclusa solo se l’istituto prova la colpa grave dell’utente; se la censura mira soltanto a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito, essa è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.