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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2110 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per gli anni 2004-2008. Le contribuenti sostenevano che il terreno, inserito dal 2004 nel piano strutturale comunale fra le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali, non fosse edificabile ai fini ICI perché mancava il piano operativo comunale, e che l’imposta dovesse quindi essere calcolata sul valore agricolo. Il Comune ha contestato in Cassazione la decisione che aveva accolto tale tesi: in particolare, ha sostenuto che l’inserimento dell’area nello strumento urbanistico generale fosse sufficiente a qualificarla come edificabile, indipendentemente dall’approvazione o dall’adozione di strumenti attuativi. Ha inoltre dedotto l’erronea applicazione retroattiva della legge regionale del 2009 e un vizio di motivazione su tale questione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del Comune, ritenendo che, ai fini ICI, l’area è edificabile quando tale qualificazione deriva dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche se manca un piano operativo o attuativo. La natura edificabile discende dalla pianificazione generale; il piano operativo incide invece sulla concreta possibilità di esercitare lo ius edificandi e può rilevare nella stima del valore venale. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva confermato l’accoglimento dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale di Parma, è stata cassata. La causa è stata rinviata alla CTR, in diversa composizione, per una nuova decisione nel merito e sulle spese del giudizio di Cassazione. La sentenza non determina direttamente l’importo dell’ICI dovuta.

Norme richiamate

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    In tema di Ici, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi

    Per l’ICI è sufficiente che lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune qualifichi l’area come edificabile: non occorre che il piano sia approvato dalla Regione né che siano adottati strumenti urbanistici attuativi. La norma è richiamata quale interpretazione autentica della definizione di area fabbricabile.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)

    In tema di Ici, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi

    La definizione di area fabbricabile ai fini ICI va letta, secondo l’interpretazione autentica richiamata dalla Corte, in modo da attribuire rilievo alla qualificazione contenuta nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza subordinare l’edificabilità all’effettiva possibilità immediata di costruire.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    Nel caso di specie è dunque dirimente osservare come il terreno dovesse considerarsi edificabile, e dunque sottoponibile a stima secondo il valore venale di mercato D.Lgs. n. 504 del 1992 , ex art. 5, comma 5 quand'anche in assenza di adozione di uno strumento particolareggiato attuativo, per il solo fatto che l'edificabilità di esso era prevista dal piano strutturale comunale.

    Una volta qualificato il terreno come edificabile in base alla pianificazione generale, la base imponibile va determinata secondo il valore venale in comune commercio, anche in assenza di piano attuativo. La concreta attualità delle potenzialità edificatorie e gli eventuali oneri urbanistici possono incidere sulla stima del valore.

  • L.R. Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20, art. 28

    La Corte distingue la qualificazione urbanistica generale del terreno dalla successiva disciplina delle modalità concrete di trasformazione: il fatto che l’edificazione possa essere realizzata solo dopo l’inclusione nel piano operativo non esclude che l’area sia già edificabile ai fini ICI in forza del piano strutturale comunale.

  • Codice di procedura civile, art. 276

    Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

    La Corte richiama l’art. 276 c.p.c. nel discutere l’ordine di trattazione delle questioni e afferma che, in applicazione della ragione più liquida, può decidere sulla questione di più agevole soluzione senza esaminare previamente quelle logicamente antecedenti.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare

    Il principio della ragione più liquida consente al giudice di privilegiare la questione decisiva di più semplice soluzione e di definire il giudizio su quella, senza seguire necessariamente l’ordine logico delle questioni.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, l’inserimento di un’area edificabile nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune è sufficiente per qualificarla come fabbricabile, anche se manca l’approvazione regionale o non è stato adottato un piano operativo o attuativo.
  • La qualificazione dell’area come edificabile non coincide con la possibilità di costruire immediatamente: gli strumenti attuativi possono condizionare l’esercizio concreto dello ius edificandi senza eliminare la natura edificabile rilevante per l’imposta.
  • La base imponibile va riferita al valore venale, ma la minore attualità delle potenzialità edificatorie e gli eventuali oneri di urbanizzazione possono incidere sulla determinazione concreta di tale valore.
  • In Cassazione, il giudice può applicare la ragione più liquida e decidere prima il motivo risolutivo più agevole; le ulteriori censure possono quindi essere dichiarate assorbite.

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