Cassazione Penale, Ordinanza n. 22987/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, difesi dal medesimo difensore, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti, contestando un solo motivo: violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità. Sostenevano che il giudice di merito non avesse valorizzato l'annullamento dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale di Bari e che, secondo la giurisprudenza, la reiterazione delle cessioni non è di per sé incompatibile con il fatto lieve. Deducevano inoltre che solo una parte degli episodi di spaccio fosse stata confermata da perquisizioni e che le videoregistrazioni avessero documentato soltanto passaggi di piccoli involucri. Chiedevano quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura era sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza una critica analitica della motivazione impugnata né una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Ha inoltre ritenuto logica e corretta la motivazione della Corte di appello, che aveva escluso l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per l'elevato numero di cessioni e la conseguente sistematicità dell'attività di spaccio, incompatibili con la minima offensività richiesta per il fatto lieve. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie lieve può essere riconosciuta solo quando la condotta presenti minima offensività, valutata complessivamente in base a qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la sistematicità delle cessioni e l'elevato numero di episodi possono escluderla.
In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non richiamato espressamente come norma applicata; il testo insiste però sul corretto apprezzamento motivazionale del giudice di merito e sull'insufficienza della critica proposta in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata: sono inammissibili censure meramente reiterative di doglianze già esaminate dal giudice di merito, prive di critica analitica e di puntuale indicazione degli errori di diritto.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la lieve entità non può essere desunta dal solo dato quantitativo né esclusa o affermata in modo automatico: occorre una valutazione complessiva di qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze dell'azione e altri indici rilevanti.
- La reiterazione delle cessioni e la sistematicità dell'attività di spaccio possono costituire indice ostativo al riconoscimento del fatto lieve quando esprimano una condotta non episodica e non minimamente offensiva.
- In presenza di ricorso inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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