Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34286/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il diniego era fondato su una valutazione negativa della personalità e dell'evoluzione trattamentale: violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari, ricezione di ulteriori denunce da parte delle persone offese dei reati in espiazione, e consegna in udienza di assegni non coperti allo scopo di ottenere i benefici del patteggiamento, condotta ritenuta sintomatica di mancanza di revisione critica e di atteggiamento fraudolento. Nel ricorso si deduceva la manifesta illogicità dell'ordinanza, sostenendo che il tribunale avrebbe valorizzato solo l'episodio degli assegni, di rilevanza meramente civilistica; si affermava la buona fede della ricorrente, la sua ignoranza circa la mancanza di copertura dei titoli, l'età avanzata e la corretta condotta carceraria. Con memoria successiva la ricorrente ha ribadito i motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità, rilevando che le doglianze non si confrontavano con la reale motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva fondato il giudizio negativo su una pluralità di elementi: pregresse violazioni degli arresti domiciliari, mancanza di consapevolezza della gravità dei reati, e grave condotta consistente nella simulazione di disponibilità al risarcimento mediante assegni privi di copertura. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale già esaminato dal tribunale, operazione non consentita in sede di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    evocato implicitamente dal riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa richiesta e negata

  • art. 47-ter ord. pen.

    evocato implicitamente dal riferimento alla detenzione domiciliare, misura alternativa richiesta e dichiarata inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato nel dispositivo per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata come base del potere di condannare al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e si limita a prospettare una lettura alternativa dei fatti.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di sorveglianza, salvo vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice può valorizzare non solo i singoli episodi di condotta, ma l'insieme dei comportamenti sintomatici della mancata revisione critica e dell'inaffidabilità del condannato.
  • La simulazione di disponibilità al risarcimento mediante titoli non coperti può essere valutata negativamente come indice di mancata adesione al percorso trattamentale e di assenza di concreta resipiscenza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.