Cassazione Penale, Sentenza n. 03197/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo c.d. impeditivo (euro 50.000) emesso dal GIP per il reato di cui all'art. 646 c.p. Il ricorrente contestava l'inosservanza di norme processuali (artt. 321 e 324 c.p.p.) relative all'impugnazione del provvedimento ablativo e sosteneva che la somma sottoposta a sequestro era confluita sul conto intestato alla società GS Yacht Service s.r.l., che aveva interesse attuale e concreto alla restituzione, sicché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere assente l'interesse a proporre il riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente, nella duplice veste di indagato e rappresentante legale della società, abbia contestato esclusivamente il periculum in mora e non il fumus del reato; non avendo dedotto un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del sequestro (ossia il diritto alla restituzione della somma), l'istanza di riesame era priva di interesse e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come fattispecie di appropriazione indebita, configurata come reato presunto rispetto al profitto (la somma sottoposta a sequestro).
Richiamato per il principio che il sequestro preventivo presuppone fumus commissi delicti e periculum in mora; l'assenza anche di uno solo dei due elementi determina l'annullamento del provvedimento ablativo.
Riferito nella prospettazione del ricorrente come norma rilevante per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari; il Collegio ha però valutato l'ammissibilità anche sulla base dell'interesse concreto all'impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma di legittimità invocata per censurare presunte inosservanze di norme processuali; il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non per violazioni procedurali dedotte.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali del grado e al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Richiamati in apertura per motivare lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto e l'assenza delle parti (mancata richiesta di trattazione orale).
Massime di principio
- Il riesame di un provvedimento di sequestro preventivo è ammissibile solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto e attuale collegato alla rimozione del vincolo (per esempio il diritto effettivo alla restituzione della cosa o della somma).
- Contestare solo il periculum in mora senza censurare il fumus del reato può rendere l'istanza inammissibile se, anche in caso di accoglimento, il soggetto non otterrebbe un vantaggio giuridico effettivo (es. la restituzione spettante a terzi).
- La titolarità formale del conto su cui è confluito il denaro non determina automaticamente il diritto alla restituzione: va valutato se il querelante ha già un diritto soggettivo alla somma (es. in caso di appropriazione indebita).
- Nelle impugnazioni contro sequestro è necessario esporre espressamente come la rimozione del vincolo incide sulla propria posizione giuridica; deduzioni generiche o assenza di motivazione concreta possono portare all'inammissibilità.
- Nel formulare il ricorso è fondamentale dedurre tutte le censure rilevanti (fumus e periculum) e depositare conclusioni scritte: la mancata partecipazione sostanziale nel contraddittorio scritto indebolisce la difesa.
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