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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20267/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Una società che operava come fornitrice di energia elettrica aveva emesso fatture nei confronti di una società commerciale; quest'ultima sosteneva di non avere mai stipulato alcun contratto di somministrazione e chiedeva l'accertamento dell'inesistenza del rapporto, oltre alla restituzione di una somma pagata sulla prima fattura per evitare contenzioso. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la sentenza era stata confermata dal Tribunale, che aveva ritenuto non provata l'esistenza del contratto perché i documenti prodotti in copia non erano stati provati nella loro conformità agli originali e non era stata attivata la verificazione della scrittura privata. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su due censure d'appello e sulle richieste istruttorie; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la prosecuzione volontaria del rapporto per circa sette mesi con fatturazione e pagamenti regolari; 3) violazione degli artt. 1350 e 1559 c.c., sostenendo che il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può concludersi per facta concludentia; 4) omesso rilievo di ulteriori documenti prodotti a prova del rapporto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarando inammissibile il secondo per la doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Ha accolto il terzo motivo, affermando che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede forma scritta né ad substantiam né ad probationem e che la sua conclusione può avvenire anche per comportamenti concludenti, con prova liberamente apprezzabile, anche per presunzioni semplici. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda alla luce del principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è infondata se il giudice ha comunque deciso sulla domanda o sul punto decisivo, senza essere tenuto a esaminare analiticamente tutti gli argomenti difensivi.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La censura sulle richieste istruttorie è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali siano state, con adeguata autosufficienza del ricorso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme nei gradi di merito.

  • art. 1350 c.c.

    Non è richiesta la forma scritta per la validità del contratto di somministrazione di energia elettrica.

  • art. 1559 c.c.

    Il contratto di somministrazione di energia elettrica può essere concluso anche senza forma scritta e per facta concludentia.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato sulla domanda o sull'eccezione, non quando abbia deciso il punto in modo implicito o assorbente, selezionando le prove ritenute decisive.
  • La scelta delle fonti di prova da privilegiare appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è di regola sindacabile in cassazione, salvo vizi di legge o motivazione nei limiti consentiti.
  • In presenza di doppia decisione conforme nei gradi di merito, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c..
  • Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede forma scritta né ad substantiam né ad probationem; la sua conclusione può risultare da comportamenti concludenti e la prova può essere fornita con ogni mezzo, incluse le presunzioni semplici.
  • Quando un tipo contrattuale non è soggetto a forma scritta ad validitatem o ad probationem, il giudice non può negarne l'esistenza per la sola mancanza di un documento scritto, dovendo verificare se il rapporto sia stato comunque perfezionato e provato aliunde.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazione
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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