Cassazione Penale, Sentenza n. 35791/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Basile è stato accusato di aver falsamente attestato, con denuncia ai carabinieri, lo smarrimento della carta di circolazione della propria autovettura, mentre la carta era stata invece ritirata dalla Polizia stradale a sua moglie per circolazione senza assicurazione. Ha impugnato la conferma della condanna sollevando tre motivi: 1) la falsità sarebbe "falso innocuo" e quindi penalmente irrilevante perché la denuncia non avrebbe valore probatorio decisivo e la falsità sarebbe facilmente rilevabile tramite semplici controlli informatici; 2) mancato dolo, perché egli sarebbe stato ignaro del ritiro della carta operato nei confronti della moglie e quindi non avrebbe avuto la volontà di ingannare; 3) censura sull'applicazione della recidiva specifica reiterata e sulla presunta omessa applicazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la denuncia di smarrimento costituisce l'oggetto e il significato dell'atto e ha efficacia probatoria in quanto necessario per ottenere il duplicato del documento; quindi la falsità non è "innocua". Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della Corte di appello appare adeguata: il dolo è stato ricavato dalle contraddizioni e dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente e dalla finalità di dare parvenza di legittimità alla circolazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: le attenuanti generiche erano già state riconosciute dal Tribunale, e la recidiva specifica reiterata è stata correttamente applicata alla luce di precedenti condanne per reati della stessa indole; inoltre l'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen. limita il prevalere delle attenuanti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 483 come applicabile alla falsa denuncia di smarrimento quando la falsità incide sul significato e sulla funzione documentale dell'atto, ossia quando la denuncia è idonea a produrre effetti amministrativi e probatori (rilascio duplicato, parvenza di legittimità della circolazione).
Riferimento alla definizione del dolo: la sentenza valuta la volontà del reo e ritiene che il dolo fosse desumibile da elementi fattuali e dalle dichiarazioni contraddittorie.
La Corte ha richiamato l'ultimo comma dell'art. 69 per spiegare che il prevalere delle attenuanti è precluso in presenza delle recidive specifiche applicabili, giustificando così l'esito del bilanciamento delle circostanze.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La denuncia di smarrimento, quando registrata da un organo di polizia e idonea ad avviare il rilascio di un duplicato, ha rilevanza probatoria e documentale: la sua falsità può integrare il reato di falso (art. 483 c.p.) e non è automaticamente "innocua".
- La possibilità che la falsità potesse essere scoperta con un controllo informatico non esclude la rilevanza del fatto: rileva se il controllo era meramente eventuale e non certo, perché in assenza di controllo la falsità avrebbe prodotto gli effetti voluti dall'agente.
- Il dolo può essere desunto dalle incoerenze, contraddizioni o dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni del dichiarante nonché dalla finalità pratica del comportamento (es. voler dare parvenza di legittimità alla circolazione del veicolo).
- La recidiva specifica reiterata può essere applicata quando vi sono precedenti condanne per reati della stessa indole; in sede di bilanciamento le attenuanti possono comunque essere precluse dall'ultimo comma dell'art. 69 c.p.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe mirare a provare concretamente l'assenza di conoscenza del fatto giuridicamente rilevante (es. ritiro del documento), dimostrare l'effettiva inutilità o irrilevanza della falsità rispetto alla funzione probatoria dell'atto, oppure contestare l'esistenza di elementi indiziari che permettono di ricavare il dolo.
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