Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41918/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto del reclamo ex art. 30-ter l. 26/7/1975, n. 354 contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza che aveva respinto la richiesta di permesso premio. Il ricorrente deduceva errata applicazione della normativa e mancata considerazione del fatto che, durante la trentennale detenzione, non risultano procedimenti per fatti successivi alla carcerazione, che il comportamento detentivo è stato regolare, che è stato intrapreso un percorso rieducativo e che vi erano relazioni trattamentali positive (con parere favorevole già nel 2010). Denuncia inoltre vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe rilevato genericamente l'"attuale operatività" dell'associazione mafiosa di riferimento senza adeguata prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale: i requisiti per i permessi premio (condotta regolare, assenza di pericolosità sociale, funzionalità del permesso al trattamento rieducativo) e, per i condannati per reati ostativi di "prima fascia" (associazione mafiosa), l'applicazione della presunzione relativa di perdurante pericolosità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019. Il ricorrente può allegare elementi fattuali idonei a contrastare la presunzione, ma la prova non può basarsi in modo decisivo sul solo atteggiamento soggettivo; il giudice deve integrare l'istruttoria e acquisire informazioni da Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale e Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha motivato correttamente il rigetto: pur riconoscendo il percorso rieducativo e la condotta, ha ritenuto non allegato l'onere di prova circa il rischio di ripristino dei collegamenti mafiosi, rilevando l'attuale operatività del sodalizio e condizioni familiari incongrue, sintomatiche di possibile sostentamento dal sodalizio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali".

    Stabilisce i presupposti per la concessione dei permessi premio: condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al percorso rieducativo. Il giudice deve valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo.

  • art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (richiamato)

    Prevede divieti/condizioni per benefici penitenziari nei confronti di condannati per reati di criminalità organizzata; l'interpretazione giurisprudenziale successiva alla Corte cost. 253/2019 ha trasformato l'originaria presunzione assoluta in una presunzione relativa di pericolosità, superabile con elementi idonei.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità di parti della disciplina che imponevano una presunzione assoluta di pericolosità dei condannati per mafia, trasformandola in presunzione relativa; apre alla possibilità di contestare la persistenza di collegamenti mafiosi con elementi concreti e rigorosi.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2022

    Conferma che la valutazione dell'istanza per permessi premio dipende dalla situazione oggettiva; legittima differenziazione degli oneri probatori in base alla situazione, ma richiama che la prova richiesta non può basarsi solo sull'atteggiamento soggettivo del detenuto.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743/2021; Sez. 1, n. 22297/2023; Sez. 1, n. 36456/2018, ecc.)

    Consolidano il principio che il richiedente non collaborante può allegare elementi fattuali (assenza di procedimenti successivi, partecipazione al trattamento, assenza di sequestri di missive, ecc.) idonei a contrastare la presunzione, ma il giudice deve completare l'istruttoria e acquisire informazioni da Autorità investigative e di pubblica sicurezza.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022, n. 199)

    Nuova disciplina intervenuta dopo il fatto; la Corte nel caso ha ritenuto il ricorso infondato anche senza considerare effetti ulteriori di tale normativa sopravvenuta.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per ottenere un permesso premio il detenuto deve dimostrare condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e che il permesso sia funzionale al percorso rieducativo; tali requisiti sono cumulativi.
  • Per i condannati per reati di criminalità organizzata la presunzione di perdurante collegamento con il sodalizio è relativa: il richiedente deve fornire elementi concreti e specifici atti a smentirla, ma non può limitarsi al solo ravvedimento soggettivo.
  • Il giudice di sorveglianza ha l'obbligo, se necessario anche d'ufficio, di integrare l'istruttoria e di acquisire informazioni dalla Procura nazionale antimafia, dalla Procura distrettuale competente e dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • Elementi utili a contrastare la presunzione includono: assenza di procedimenti successivi alla carcerazione, partecipazione attiva e documentata al percorso trattamentale, assenza di contatti o mezzi riconducibili al sodalizio, condizioni familiari non compatibili con un sostentamento mafioso, e assenza di sequestri di corrispondenza indicativi di rapporti esterni.
  • La valutazione deve seguire criteri di particolare rigore proporzionati alla forza del vincolo mafioso: percorsi rieducativi e buona condotta hanno rilievo ma non sono di per sé risolutivi se non accompagnati da elementi oggettivi che escludano i rischi di ristabilire collegamenti.
  • La genericità della motivazione (ad esempio affermare l'"attuale operatività" del sodalizio senza indicare elementi concreti) può essere censurata, ma se il giudice espone elementi fattuali e ragioni logiche la decisione viene generalmente ritenuta legittima.
  • In situazioni simili conviene allegare da subito documentazione probatoria e richieste di acquisizione di informazioni dagli organi investigativi competenti per ridurre il rischio che il giudice ritenga inidonee le sole dichiarazioni del detenuto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.