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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38424/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi (piu' motivi nuovi): 1) carenza di motivazione per il mancato ordine di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per eseguire una consulenza tecnica sulle cause della morte della vittima; 2) illogicita' e contraddittorieta' della motivazione in relazione alla prova della responsabilita' penale, con censura per mancato confronto con la ricostruzione difensiva che riteneva possibile una caduta accidentale; 3) violazioni di legge e vizi di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si sarebbe dovuto derubricare in omicidio preterintenzionale; 4) vizio di motivazione per la mancata concessione dell'attenuante della provocazione, richiamando dichiarazioni testimoniali e documenti che, secondo la difesa, dimostravano accuse ingiuste della vittima; 5) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I motivi nuovi ribadiscono doglianze relative a perizia sulle cause della morte e alla derubricazione in preterintenzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando che: il giudice di merito ha motivato adeguatamente il diniego della rinnovazione istruttoria, avendo rilevato che anche il consulente della difesa non escludeva la ricostruzione del consulente della pubblica accusa e che elementi di fatto escludevano l'ipotesi della caduta accidentale; la valutazione della responsabilita' e la ricostruzione dei fatti erano esaustive e logicamente coerenti, con motivazione sufficiente a collegare le lesioni all'aggressione del ricorrente; la qualificazione del fatto come omicidio volontario e' stata adeguatamente fondata sul fatto che l'aggressore ha consapevolmente accettato l'eventualita' che dalla sua condotta potesse derivare la morte; la mancata concessione dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche e' stata motivata in modo congruo, con richiamo ai criteri giurisprudenziali applicabili; il ricorrente e' stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Riferimento ai motivi di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha valutato che le doglianze sulla motivazione erano infondate perché la sentenza di merito ha fornito argomentazioni logiche e sufficienti.

  • art. 603, comma 1 c.p.p.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinnovazione e' subordinata alla valutazione del giudice di merito sull'incompletezza del dibattimento e resta sindacabile in Cassazione solo se la motivazione e' carente.

  • art. 575 c.p.

    Norma sull'omicidio; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come omicidio volontario in presenza di accettazione, anche solo eventuale, del rischio di morte.

  • art. 584 c.p.

    Richiamata nella contestazione delle lesioni e nella loro valutazione cronologica e causale; la Corte ha ritenuto che la motivazione abbia adeguatamente collegato le lesioni all'aggressione.

  • art. 62, n. 2 c.p.

    Regola l'attenuante della provocazione; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali (stato d'ira, fatto ingiusto obiettivo, nesso psicologico) e ha ritenuto non sussistente la provocazione perche' la reazione dell'imputato era macroscopicamente sproporzionata.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferita alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha escluso l'attenuante dopo aver considerato gli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 133 c.p.

    Parametri per la quantificazione delle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il principio che il giudice del merito non e' tenuto a esaminare tutti i parametri se indica quelli ritenuti decisivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'assoggettamento alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello e' rimessa al giudice di merito: la Cassazione verifica solo la presenza di adeguata motivazione sul perche' la rinnovazione non fosse necessaria.
  • La Corte di legittimita' non puo' riconsiderare i fatti in modo libero: puo' sindacare solo la correttezza logico-giuridica della motivazione e la conformita' alle norme; non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito.
  • Per ritenere omicidio volontario occorre che, in base all'esperienza comune, la condotta dell'agente dimostri la consapevole accettazione dell'eventualita' che possa derivarne la morte; se cio' e' dimostrato la derubricazione in preterintenzionale non e' obbligatoria.
  • L'attenuante della provocazione richiede tre elementi cumulativi: stato d'ira, fatto ingiusto obiettivo e nesso psicologico tra i due; aggressioni gravi e sproporzionate rispetto a mere accuse o insulti difficilmente incontrano tale attenuante.
  • Sulle attenuanti generiche il giudice deve indicare i parametri dell'art. 133 c.p. ritenuti decisivi; non e' necessario valutare esaurientemente ogni elemento favorevole o sfavorevole ma la motivazione deve essere non contraddittoria.
  • In casi di lesioni e morte, la presunta necessita' di una perizia medico-legale aggiuntiva deve essere giustificata da incompletezza del materiale probatorio; se dai consulenti emergono convergenze o il quadro probatorio e' sufficientemente definito, il giudice puo' legittimamente non disporre nuova perizia.
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione puo' comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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