Cassazione Penale, Sentenza n. 38424/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi (piu' motivi nuovi): 1) carenza di motivazione per il mancato ordine di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per eseguire una consulenza tecnica sulle cause della morte della vittima; 2) illogicita' e contraddittorieta' della motivazione in relazione alla prova della responsabilita' penale, con censura per mancato confronto con la ricostruzione difensiva che riteneva possibile una caduta accidentale; 3) violazioni di legge e vizi di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si sarebbe dovuto derubricare in omicidio preterintenzionale; 4) vizio di motivazione per la mancata concessione dell'attenuante della provocazione, richiamando dichiarazioni testimoniali e documenti che, secondo la difesa, dimostravano accuse ingiuste della vittima; 5) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I motivi nuovi ribadiscono doglianze relative a perizia sulle cause della morte e alla derubricazione in preterintenzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando che: il giudice di merito ha motivato adeguatamente il diniego della rinnovazione istruttoria, avendo rilevato che anche il consulente della difesa non escludeva la ricostruzione del consulente della pubblica accusa e che elementi di fatto escludevano l'ipotesi della caduta accidentale; la valutazione della responsabilita' e la ricostruzione dei fatti erano esaustive e logicamente coerenti, con motivazione sufficiente a collegare le lesioni all'aggressione del ricorrente; la qualificazione del fatto come omicidio volontario e' stata adeguatamente fondata sul fatto che l'aggressore ha consapevolmente accettato l'eventualita' che dalla sua condotta potesse derivare la morte; la mancata concessione dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche e' stata motivata in modo congruo, con richiamo ai criteri giurisprudenziali applicabili; il ricorrente e' stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Riferimento ai motivi di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha valutato che le doglianze sulla motivazione erano infondate perché la sentenza di merito ha fornito argomentazioni logiche e sufficienti.
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinnovazione e' subordinata alla valutazione del giudice di merito sull'incompletezza del dibattimento e resta sindacabile in Cassazione solo se la motivazione e' carente.
Norma sull'omicidio; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come omicidio volontario in presenza di accettazione, anche solo eventuale, del rischio di morte.
Richiamata nella contestazione delle lesioni e nella loro valutazione cronologica e causale; la Corte ha ritenuto che la motivazione abbia adeguatamente collegato le lesioni all'aggressione.
Regola l'attenuante della provocazione; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali (stato d'ira, fatto ingiusto obiettivo, nesso psicologico) e ha ritenuto non sussistente la provocazione perche' la reazione dell'imputato era macroscopicamente sproporzionata.
Riferita alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha escluso l'attenuante dopo aver considerato gli elementi ritenuti decisivi.
Parametri per la quantificazione delle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il principio che il giudice del merito non e' tenuto a esaminare tutti i parametri se indica quelli ritenuti decisivi.
Norma che disciplina l'assoggettamento alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello e' rimessa al giudice di merito: la Cassazione verifica solo la presenza di adeguata motivazione sul perche' la rinnovazione non fosse necessaria.
- La Corte di legittimita' non puo' riconsiderare i fatti in modo libero: puo' sindacare solo la correttezza logico-giuridica della motivazione e la conformita' alle norme; non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito.
- Per ritenere omicidio volontario occorre che, in base all'esperienza comune, la condotta dell'agente dimostri la consapevole accettazione dell'eventualita' che possa derivarne la morte; se cio' e' dimostrato la derubricazione in preterintenzionale non e' obbligatoria.
- L'attenuante della provocazione richiede tre elementi cumulativi: stato d'ira, fatto ingiusto obiettivo e nesso psicologico tra i due; aggressioni gravi e sproporzionate rispetto a mere accuse o insulti difficilmente incontrano tale attenuante.
- Sulle attenuanti generiche il giudice deve indicare i parametri dell'art. 133 c.p. ritenuti decisivi; non e' necessario valutare esaurientemente ogni elemento favorevole o sfavorevole ma la motivazione deve essere non contraddittoria.
- In casi di lesioni e morte, la presunta necessita' di una perizia medico-legale aggiuntiva deve essere giustificata da incompletezza del materiale probatorio; se dai consulenti emergono convergenze o il quadro probatorio e' sufficientemente definito, il giudice puo' legittimamente non disporre nuova perizia.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione puo' comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
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