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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04025/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario espulsione)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio di legittimità relativo all'impugnazione, da parte di un cittadino albanese, del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Cuneo e confermato dal Giudice di pace. La Corte di cassazione aveva accolto alcuni motivi di ricorso, rilevando la pendenza della procedura di emersione/regolarizzazione ex art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, nonché il rapporto coniugale con una cittadina comunitaria, e aveva cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino. Il ricorrente ha poi proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per correggere un asserito errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza, sostenendo che il rinvio dovesse essere disposto al Giudice di pace di Cuneo, e non a Torino.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente un mero errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., perché l'errore riguardava la discrepanza tra la volontà decisoria e la sua rappresentazione testuale. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza precedente. Nel testo fornito, però, il dispositivo corretto riporta il rinvio al Giudice di pace di Como, in diversa composizione, in luogo di Torino. La decisione conclude dunque con l'accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per chiedere la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione.

  • art. 287 c.p.c.

    Consente la correzione degli errori materiali, quando vi sia un difetto di corrispondenza tra la decisione e la sua rappresentazione grafica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per gli incombenti procedurali relativi alla trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 103 D.L. n. 34 del 2020

    Richiamato solo come disciplina della procedura di emersione/regolarizzazione dei lavoratori stranieri, la cui pendenza aveva ostato all'espulsione nel precedente giudizio.

Massime di principio

  • L'errore materiale del provvedimento è correggibile quando emerge ictu oculi dal testo e consiste in una discordanza tra il convincimento del giudice e la sua trascrizione esterna.
  • Il procedimento di correzione non può essere utilizzato per introdurre una nuova valutazione giuridica o per modificare il contenuto sostanziale della decisione, ma solo per eliminare un mero difetto di scrittura o rappresentazione grafica.
  • La correzione è ammessa anche per il dispositivo della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione, purché l'errore sia obiettivamente percepibile dal testo complessivo del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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