Cassazione Penale, Sentenza n. 36700/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 19 maggio 2026, aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato il decreto del GIP del 24 marzo 2026, relativo al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca allargata, di 88.500 euro in contanti, disposto in relazione a contestazioni ai sensi degli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, e 85-bis d.P.R. n. 309/1990. L’indagato proponeva ricorso per cassazione articolando un unico motivo: lamentava carenze e contraddizioni della motivazione sul fumus del reato e sulla provenienza del denaro; sosteneva che l’art. 240-bis c.p. presupponesse una condanna e che la responsabilità dovesse fondarsi sull’accertamento dell’effetto drogante della sostanza. Contestava inoltre che il Tribunale avesse ritenuto irrilevanti le sue dichiarazioni sulla provenienza lecita del denaro, senza spiegare perché i redditi dell’indagato e della famiglia non potessero giustificarne la disponibilità, e avesse valorizzato le modalità di custodia della somma, che secondo la difesa non era occultata, svalutando la consulenza contabile di parte che rendicontava ricavi e liceità della somma. Denunciava infine l’uso di una presunzione assoluta di illecita provenienza, in contrasto anche con la direttiva UE 2024/1260. La Corte non ha esaminato tali censure nel merito: ha rilevato che il ricorso, presentato via PEC il 2 giugno 2026 agli indirizzi del Tribunale, avrebbe dovuto essere depositato mediante il portale dei servizi telematici e che non era stato allegato né risultava alcun malfunzionamento certificato o attestato idoneo a consentire il deposito alternativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato via PEC, modalità non consentita per l’impugnazione cautelare reale dal 1° aprile 2026, in assenza di un malfunzionamento del portale dei servizi telematici debitamente certificato, attestato e comunicato. Non sono state quindi decise nel merito le doglianze sulla motivazione del riesame, sulla provenienza del denaro e sui presupposti della confisca allargata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'art. 111-bis cod. proc. pen. dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e documenti informatici.
In via ordinaria gli atti processuali, incluse le impugnazioni, devono essere depositati telematicamente; l’impiego della PEC è ammesso solo nei casi e nei limiti previsti dalla disciplina transitoria o dalle eccezioni normative.
L'art. 175-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. disciplina i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, che, come il ripristino del corretto funzionamento, devono essere certificati dal DGSIA, attestati sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicati dal Dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.
Il deposito non telematico per malfunzionamento è giustificato quando il disservizio risulta certificato, attestato e comunicato secondo le modalità previste dalla disposizione; in difetto non è legittimato il ricorso alla PEC.
Come è noto, l'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (artt. 325, comma 3, e 311, comma 3, cod. proc. pen.).
Il ricorso per cassazione in materia cautelare segue le forme di presentazione previste per le impugnazioni e deve essere depositato presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Come è noto, l'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (artt. 325, comma 3, e 311, comma 3, cod. proc. pen.).
Anche il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali deve rispettare le forme di deposito richiamate dagli artt. 311 e 582 c.p.p., salvo le deroghe transitorie o le eccezioni previste dalla legge.
L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
L’atto di impugnazione va depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, utilizzando le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis c.p.p., salvo diversa previsione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, 311, comma 3, 325, comma 3, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il mancato rispetto delle forme legali di presentazione dell’impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso.
art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022
Ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. lgs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.
La decorrenza dell’obbligo di deposito telematico è stata coordinata con la disciplina regolamentare e con i termini transitori specificamente previsti per uffici e tipologie di atti.
art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
Peraltro, l'art. 87-bis, comma 1, d. lgs. n. 150/2022 stabilisce che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.
La disposizione ha consentito, entro il periodo transitorio e per gli atti non esclusi, il deposito con valore legale via PEC da un indirizzo presente nel registro previsto; la Corte ha ritenuto cessata, per il caso concreto, la specifica possibilità di deposito PEC delle impugnazioni cautelari reali dal 1° aprile 2026.
art. 3, comma 3-ter, d.m. n. 217/2023
Infine, l'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206, stabilisce, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) ─ cioè il Tribunale ordinario ─ il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale.
La deroga transitoria che ammetteva il deposito non telematico, anche via PEC, per le tipologie di procedimenti indicate era limitata al 31 marzo 2026; dopo tale data il ricorso cautelare reale doveva essere depositato telematicamente, salvo le eccezioni previste.
Massime di principio
- Una volta cessata la disciplina transitoria che ammette il deposito via PEC per determinate impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione deve essere depositato mediante il portale dei servizi telematici, secondo le modalità ordinarie previste dal codice di procedura penale.
- Il ricorso alla modalità non telematica per malfunzionamento del sistema richiede che il disservizio sia certificato, attestato e comunicato secondo le forme previste; in assenza di tali presupposti, il deposito effettuato via PEC è inammissibile.
- L’inosservanza delle forme legali di presentazione dell’impugnazione comporta l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di esaminare le censure di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36592/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36674/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36675/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36677/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36678/2026 del 19/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →