Cassazione Penale, Ordinanza n. 38610/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che confermava la condanna per il reato fallimentare contestato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per omessa tenuta delle scritture e dei libri obbligatori in ambito fallimentare. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che il giudice d'appello non avrebbe esaminato il motivo di gravame relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte rileva però che la Corte territoriale aveva in realtà affrontato il trattamento sanzionatorio ed escluso le attenuanti ex art. 62-bis c.p. valorizzando il precedente penale specifico e la mancanza di segni di resipiscenza; il ricorso non si confrontava con tali argomenti ed era quindi generico per aspecificità.
Norme richiamate
norma richiamata come base della contestazione, in combinazione con l'art. 217, per l'omessa tenuta delle scritture e dei libri obbligatori
art. 217, primo comma, l. fall.
norma incriminatrice contestata per l'omessa tenuta delle scritture e dei libri obbligatori
le attenuanti generiche sono state escluse per la presenza di un precedente penale specifico e per l'assenza di segni di resipiscenza
il ricorso inammissibile comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la ratio della decisione impugnata e omette di misurarsi con gli argomenti effettivamente spesi dal giudice di merito.
- La censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è infondata se la sentenza di merito ha motivato il diniego valorizzando elementi ostativi quali un precedente penale specifico e l'assenza di resipiscenza.
- In sede di legittimità non è sufficiente lamentare genericamente l'omesso esame di un motivo di appello se la motivazione impugnata risulta invece avere affrontato il punto controverso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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