Cassazione Penale, Sentenza n. 37286/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Perugia del 13/03/2014 che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna del Giudice di pace per il reato di cui all'art. 594, comma primo, cod. pen. Il difensore affermava di avere depositato un ricorso per Cassazione il 06/06/2014 presso la Cancelleria del Tribunale di Perugia ma di non averne ricevuto notizia, e chiedeva la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p.; ha inoltre invocato legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p. e prodotto comunicazione ASL. La parte civile e il Pubblico Ministero hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che non sia stata rispettata la prescrizione formale per richiedere discussione orale (mancata richiesta scritta entro i 25 giorni liberi precedenti l'udienza via PEC, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020), sicché non ha potuto esaminare l'istanza di rinvio per legittimo impedimento ex art. 420 ter c.p.p. Sul merito, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p.: il rimedio richiede che la parte deduca e provi di non aver potuto osservare il termine per caso fortuito o forza maggiore, mentre qui il ricorrente ha solo affermato di avere depositato un ricorso che "non risulterebbe essere stato trasmesso" alla Corte, ammettendo quindi l'assenza dei presupposti. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 594, comma primo, cod. pen.
art. 594, comma primo, cod. pen.
Norma che individua il reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; qui è citata come titolo della condanna originaria, senza ulteriori interpretazioni di merito da parte della Corte di Cassazione
La Corte interpreta l'istituto della restituzione in termini come subordinato alla deduzione e alla prova che l'osservanza del termine sia stata impedita da caso fortuito o forza maggiore; se la parte sostiene solo che un atto depositato non risulta trasmesso, senza dimostrare l'impossibilità di rispettare il termine per cause esterne, il rimedio non è applicabile
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 28/10/2020
art. 23, comma 8, del D. L. n. 137 del 28/10/2020
Stabilisce l'obbligo di presentare la richiesta di discussione orale tramite PEC entro il termine perentorio dei 25 giorni liberi antecedenti l'udienza; la mancata osservanza impedisce alla Corte di considerare istanze connesse (es. rinvio per legittimo impedimento)
art. 420 ter del codice di rito
Regola il legittimo impedimento dell'avvocato; la Corte ha ritenuto che l'istanza di rinvio per legittimo impedimento non potesse essere esaminata perché la richiesta di discussione orale non era stata presentata nei modi e nei termini richiesti
art. 121 del codice di rito
Citato come norma sulla memoria della parte civile; la parte civile ha depositato memoria ex art. 121 per opporsi alla riammissione e per sostenere la tardività dell'appello
Cassa delle ammende
Organo destinatario della sanzione pecuniaria comminata dalla Corte in caso di ricorso ritenuto inammissibile o temerario; la Corte ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. richiede che la parte deduca e provi un impedimento oggettivo (caso fortuito o forza maggiore) che abbia reso impossibile l'osservanza del termine: la mera affermazione che un atto è stato depositato ma non trasmesso non è di per sé sufficiente
- Le istanze procedurali (es. richiesta di discussione orale o rinvio per legittimo impedimento) devono essere presentate nei modi e nei termini previsti dalla legge (oggi anche tramite PEC entro i 25 giorni liberi antecedenti l'udienza); il mancato rispetto di tali formalità può precludere l'esame della domanda sostanziale
- In caso di contestazione della ricezione/trasmissione di un atto, la parte ha l'onere di fornire prove documentali certe (es. ricevute di protocollo, attestazioni di avvenuta trasmissione) per ottenere riammissione o effetti favorevoli
- La Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare sanzioni patrimoniali (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) quando ritiene il ricorso manifestamente infondato o le istanze procedurali non fondate
- Quando si impugna un provvedimento, è consigliabile conservare e produrre tutta la documentazione relativa ai depositi e alle comunicazioni con la cancelleria e procedere con forme di notifica e deposito tracciabili (PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno) per prevenire contestazioni sulla tempestività
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