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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15695/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti della propria debitrice e di alcuni fideiussori, relativo al mancato rimborso di un finanziamento erogato in esecuzione di un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria. In sede di registrazione del decreto, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto l'imposta di registro in misura proporzionale anche sulla parte del provvedimento che richiamava il contratto di finanziamento e la fideiussione, ritenendo non applicabile l'imposta sostitutiva di cui al d.P.R. n. 601/1973. La società ha impugnato l'avviso di liquidazione, ma sia la CTP sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno respinto il ricorso. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 15, 16 e 17 del d.P.R. n. 601/1973, sostenendo che il contratto di apertura di credito originario aveva esercitato l'opzione per l'imposta sostitutiva e che, pertanto, anche l'enunciazione nel decreto ingiuntivo della fideiussione e dell'operazione di finanziamento non poteva essere assoggettata a imposta di registro proporzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che l'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 riguarda gli atti enunciati e non registrati, ma non consente di colpire con imposta di registro gli atti e le operazioni che siano già soggetti a imposta sostitutiva sui finanziamenti. Nel caso concreto, l'eventuale enunciazione nel decreto ingiuntivo di un contratto di apertura di credito e della relativa fideiussione non comporta, di per sé, l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale se l'operazione sottostante era già assoggettata a imposta sostitutiva. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché verifichi anche l'effettivo pagamento dell'imposta sostitutiva allegato dalla contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. n. 601/1973

    il comma 2 non estende l'imposizione sostitutiva agli atti giudiziari relativi alle operazioni di credito, ma neppure consente di tassare nuovamente, con imposta di registro, operazioni già assoggettate a imposta sostitutiva solo perché enunciate in un atto giudiziario.

  • art. 16 d.P.R. n. 601/1973

    richiamato insieme agli artt. 15 e 17 come disciplina dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento.

  • art. 17 d.P.R. n. 601/1973

    richiamato come norma che consente l'opzione per l'imposta sostitutiva nel finanziamento cui si riferiva il decreto ingiuntivo.

  • art. 22 d.P.R. n. 131/1986

    la disposizione sull'enunciazione degli atti non registrati si applica agli atti enunciati e non registrati, ma non agli atti già colpiti da imposta sostitutiva; non può quindi fondare una doppia imposizione.

  • art. 6 Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986

    le garanzie reali e personali sono, in via ordinaria, soggette a imposta di registro in misura fissa/proporzionale prevista dalla tariffa, ma tale regola cede quando operi il regime sostitutivo sui finanziamenti.

  • art. 1939 c.c.

    richiamato per sottolineare che l'accessorietà civilistica della fideiussione non si trasporta automaticamente nel diverso ambito tributario.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata a sostegno del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • L'enunciazione in un atto giudiziario di un contratto di finanziamento o di una fideiussione non determina automaticamente l'assoggettamento a imposta di registro proporzionale se l'operazione sottostante è già stata assoggettata a imposta sostitutiva.
  • L'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 non consente una duplicazione dell'imposizione sugli atti già colpiti da imposta sostitutiva; la disciplina dell'enunciazione riguarda gli atti non registrati, non quelli già fiscalmente assorbiti da un diverso regime impositivo.
  • Nel verificare la tassazione di un decreto ingiuntivo o di altro atto giudiziario che richiami rapporti di finanziamento, occorre distinguere tra il regime ordinario delle garanzie enunciate e il caso in cui il finanziamento sia stato validamente attratto nel regime dell'imposta sostitutiva, che impedisce una seconda tassazione sul medesimo presupposto.
  • La natura accessoria della fideiussione rilevante nel diritto civile non può essere trasposta automaticamente nel sistema dell'imposta di registro, che attribuisce autonoma rilevanza ai singoli atti presentati alla registrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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