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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18700/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato il diniego di alcune attenuanti. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p., sostenendo che la decisione di merito non avesse adeguatamente valutato i presupposti della diminuente. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era generico perché riproponeva argomenti già esaminati e ritenuti infondati in appello, mentre il secondo era inammissibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva escluso elementi positivi quali segnali di resipiscenza o consapevolezza del disvalore della condotta.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    La circostanza attenuante non è riconoscibile quando, secondo la motivazione del giudice di merito, non risultano integrati i presupposti né sul piano patrimoniale né rispetto alle modalità della violenza realizzata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono censurabili in cassazione nei limiti in cui si contesti il mero apprezzamento di merito; il diniego è insindacabile se sorretto da motivazione non illogica e fondata sull'assenza di elementi positivi, come resipiscenza o consapevolezza del disvalore della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata.
  • Il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. è legittimo quando il giudice di merito escluda, con motivazione congrua, sia il requisito patrimoniale sia la particolare modalità della condotta violenta richiesti dalla norma.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può essere censurato in cassazione come se si trattasse di un nuovo giudizio di merito; è invece sufficiente una motivazione che valorizzi l'assenza di segnali di resipiscenza o di consapevolezza del disvalore del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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