Cassazione Civile, Ordinanza n. 39967/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela fallimentare aveva intimato precetto per il pagamento di una somma di euro 47.172,42 sulla base di una precedente sentenza favorevole ottenuta dal fallito nei confronti della dante causa del resistente, relativa al recupero di indebite maggiorazioni del canone equo di un immobile adibito ad abitazione personale. Il destinatario del precetto ha proposto opposizione esecutiva; la corte d'appello ha accolto l'opposizione ritenendo fondato un motivo introdotto con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., peraltro tardiva. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, deducendo, tra l'altro, omessa pronuncia, carenza di interesse e di legittimazione, tardività della memoria, violazione dell'art. 115 c.p.c., omesso esame sulla legittimazione del curatore a riscuotere il credito e violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. La Suprema Corte ha ritenuto assorbite le altre censure e decisivo il terzo motivo nella parte in cui denunciava che il motivo di opposizione accolto non era stato dedotto nell'atto introduttivo dell'opposizione, ma solo successivamente con memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti di ragione, il terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato l'opposizione proposta dal debitore avverso il precetto. Ha inoltre condannato il resistente al pagamento delle spese di lite di primo grado, appello e legittimità. La decisione si fonda sul principio per cui, nelle opposizioni esecutive, non possono essere introdotte ragioni di contestazione nuove rispetto a quelle contenute nell'atto introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, salvo la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.
Norme richiamate
udienza camerale non partecipata
richiamato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, cod. proc. civ.
richiamato per evidenziare che il motivo accolto dalla corte territoriale era stato svolto con memoria e non nell'atto introduttivo.
violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. sotto differenti profili
evocato tra i motivi di ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione.
violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. per erroneità della compensazione
richiamato tra i motivi, ma assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte precisa che, essendo il ricorso almeno in parte accolto, non si applicano gli aumenti del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive il thema decidendum resta circoscritto alle contestazioni dedotte nell'atto introduttivo della fase; non è consentito ampliare successivamente le ragioni di opposizione con memorie o difese tardive, salvo l'ipotesi della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.
- Quando la censura decisiva consente di definire la controversia, la Corte di cassazione può fare applicazione del principio della ragione più liquida, assorbendo gli altri motivi di ricorso.
- Se la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione esecutiva valorizzando una ragione non tempestivamente proposta, la decisione è cassabile per violazione del principio della domanda e, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito rigettando l'opposizione.
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