Cassazione Civile, Ordinanza n. 22863/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante per ottenere l’accertamento di un diritto di uso esclusivo sul lastrico solare sovrastante l’immobile altrui, assumendo che tale diritto si fosse costituito per destinazione del padre di famiglia ovvero fosse stato acquistato per usucapione ultraventennale; in subordine, chiedeva il riconoscimento di una servitù di accesso al lastrico per stendere i panni. Il tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda per preteso giudicato esterno e aveva condannato l’attrice per responsabilità aggravata; in appello la Corte territoriale aveva escluso il giudicato esterno ma aveva poi rigettato nel merito le domande, ritenendo incompatibile il preteso uso esclusivo con il diritto di proprietà dei convenuti e insussistente la servitù subordinata per difetto di apparenti opere visibili e permanenti. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno/formazione del giudicato sulla sentenza non definitiva che aveva escluso il giudicato esterno; 2) nullità per violazione del contraddittorio, avendo il giudice deciso su una questione rilevata d’ufficio senza previa rimessione alle parti; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 167 c.p.c. per aver rigettato la domanda su questioni non dedotte né specificamente contestate; 4) erronea applicazione delle norme sulle servitù, sostenendo che l’uso esclusivo del lastrico non sarebbe incompatibile con la proprietà e che una servitù così ampia potrebbe essere acquistata; 5) e 6) censure sulla domanda subordinata di servitù per sciorinamento dei panni e sul preteso omesso esame di fatti decisivi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e del principio del contraddittorio, dichiarando assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo limitatamente alla violazione del contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio e ha dichiarato assorbiti il quarto, il quinto e il sesto motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della condanna del giudice di primo grado, poi caduta nel giudizio di appello.
evocato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione alla pretesa violazione del vincolo derivante dalla sentenza non definitiva.
richiamato per sostenere il giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva.
richiamato per affermare l’autorità del giudicato sostanziale; la Corte ribadisce che opera solo nei limiti di soggetti, petitum e causa petendi identici.
usato quale parametro delle censure di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del procedimento.
invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
impone, a pena di nullità, la previa provocazione del contraddittorio quando il giudice intenda porre a base della decisione una questione rilevata d’ufficio.
richiamato quale espressione del principio di parità delle armi e del dovere del giudice di segnalare le questioni rilevabili d’ufficio.
richiamato nel contesto della disciplina delle servitù.
richiamato come norma definitoria della servitù.
richiamato nel quadro della costituzione delle servitù.
richiamato con riguardo all’apparenza delle servitù non apparenti.
richiamato con riguardo alla destinazione del padre di famiglia.
richiamato nel regime delle servitù.
richiamato nel regime delle servitù.
invocato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su questioni non devolute.
richiamato per sostenere che la decisione era stata resa in assenza di contestazioni specifiche sulle circostanze di fatto.
richiamato per la specificità delle difese del convenuto e delle contestazioni.
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e al contraddittorio.
richiamato nel controricorso e nella decisione come termine ventennale per usucapione.
richiamato per giustificare il rinvio al giudice di merito dopo la cassazione della sentenza d’appello.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale preclude soltanto la riproposizione di una controversia quando tra causa precedente e causa successiva vi sia identità di parti, petitum e causa petendi; il rigetto di un’eccezione di giudicato esterno non implica, di per sé, l’implicita affermazione della fondatezza della domanda di merito.
- Quando il giudice fonda la decisione su una questione di fatto, o mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c.; in mancanza, la sentenza è nulla se la parte deduce quali difese e prove avrebbe potuto svolgere.
- Il dovere di attivare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio opera lungo l’intero processo e, se la violazione avviene in appello, comporta la cassazione con rinvio allo stesso giudice affinché il contraddittorio omesso possa essere instaurato.
- La decisione non può essere fondata su una questione d’ufficio non previamente discussa quando sul punto non vi sia stata specifica contestazione delle parti, poiché ciò integra una lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo.
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