Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37229/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la parte dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Trani che, pur accogliendo l'opposizione alla decisione di rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato compensate tra le parti le spese di lite. Si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la condanna alle spese va emessa a carico della parte soccombente e che la compensazione richiede motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il quadro normativo sul patrocinio a spese dello Stato (art.109, art.75 e art.99 d.P.R. n.115/2002) e la giurisprudenza secondo cui il difensore ha diritto alla liquidazione anche per l'opposizione al rigetto. Ha precisato che, pur applicandosi in generale gli artt. 91 e ss. c.p.c. per le spese tra parti private, l'ufficio finanziario è parte costituita ex lege e non può essere considerato automaticamente soccombente; tuttavia la compensazione delle spese disposta dal giudice deve essere motivata. Nel caso concreto il provvedimento impugnato conteneva la compensazione delle spese aggiunta graficamente nel dispositivo senza alcuna motivazione nel corpo dell'ordinanza: tale omissione rendeva la statuizione viziata. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al punto relativo alla compensazione delle spese di lite e ha rinviato per nuovo esame al Presidente del Tribunale competente.

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio generale della soccombenza per l'attribuzione delle spese processuali tra parti private; applicabile al procedimento ma con attenzione al ruolo della P.A. costituita ex lege

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Prevede la possibilità di compensazione delle spese per soccombenza reciproca o per novità della questione; richiede motivazione quando applicata

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 99, 75, 109, 106)

    Disciplina il patrocinio a spese dello Stato: l'effetto dell'ammissione decorre dalla domanda (art.109), estende gli effetti alle procedure connesse (art.75) e regola l'opposizione al provvedimento di rigetto richiamando la procedura per la liquidazione degli onorari (art.99)

  • legge 1 settembre 2011, n.150 (artt. 14 e 15)

    Norme che disciplinano i procedimenti di liquidazione degli onorari dell'avvocato richiamati nella procedura prevista per l'opposizione

  • artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ.

    Procedimento sommario di cognizione richiamato per la liquidazione degli onorari e per il sub-procedimento relativo all'opposizione

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato il difensore ha diritto alla liquidazione anche per l'attività svolta nell'opposizione: gli effetti del patrocinio decorrono dalla data di presentazione della domanda.
  • L'art. 99 d.P.R. n.115/2002 rimanda al rito per la liquidazione degli onorari; tuttavia la disciplina delle spese tra parti private trova applicazione e richiede l'uso dei criteri di soccombenza previsti dagli artt. 91 e ss. c.p.c., salvo considerare il ruolo particolare della P.A. costituita ex lege.
  • L'ufficio finanziario, essendo parte costituita per legge nel procedimento, non può essere automaticamente considerato soccombente e condannato al rimborso delle spese solo perché destinatario della notifica: la compensazione delle spese va valutata e motivata caso per caso.
  • La compensazione delle spese (art.92 c.p.c.) è ammissibile nei casi previsti (reciproca soccombenza, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza) ma deve essere espressamente e adeguatamente motivata nel dispositivo o nella motivazione della decisione.
  • L'omissione della motivazione sulla compensazione delle spese costituisce vizio procedurale idoneo a determinare l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio per nuovo esame sul punto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.