Cassazione Penale, Sentenza n. 14800/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza del GUP di Cagliari che aveva condannato Michele Montis per i reati di tentata rapina in abitazione e di lesioni aggravate (reati riuniti in continuazione, riconosciute attenuanti generiche) alla pena complessiva di 3 anni di reclusione e 900 euro di multa. La Procura Generale censura la violazione dell'art. 81, comma 4, c.p., sostenendo che l'aumento di pena per la continuazione sarebbe illegale perché inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, nonostante la ritenuta recidiva aggravata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il testo dell'art. 81, comma 4, c.p., e la giurisprudenza consolidata secondo cui l'aumento minimo previsto si applica quando la recidiva reiterata sia stata già accertata con sentenza definitiva anteriore ai fatti in contestazione. Dal casellario emergeva che la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. era stata riconosciuta con sentenza definitiva del 29/11/2021 (irrevocabile 21/03/2022), e i fatti oggetto del processo risalgono al 27/02/2024. Tuttavia la Corte ha anche richiamato il limite di cui al comma 3 dell'art. 81, secondo cui il confronto deve riguardare la pena che sarebbe derivata dal cumulo materiale concreto e non la sola massima edittale; pertanto, tenuto conto delle attenuanti applicate e della concreta dosimetria, la pena attribuita per il reato satellite (lesioni) rientrava nel perimetro consentito e non integrava una pena illegale. Inoltre la Procura non ha svolto un'adeguata comparazione né ha dedotto carenze motivazionali specifiche, rendendo le censure generiche. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la Procura è esonerata dalle spese processuali in quanto parte pubblica.
Norme richiamate
«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello piu' grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di pena non puo' essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave.»
Il comma 4 prevede un aumento minimo (pari ad almeno un terzo della pena del reato piu' grave) quando la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p. sia applicabile. Tale aumento minimo si applica solo se la recidiva reiterata era stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati; inoltre l'aumento è soggetto al limite del comma 3, che richiede il confronto con la pena risultante dal cumulo materiale concreto.
Individua la recidiva aggravata/reiterata rilevante ai fini dell'art. 81, comma 4; la sua operativita' rileva quando sia stata accertata con sentenza definitiva anteriore ai fatti per i quali si procede.
Norma che disciplina il reato di lesioni: qui utilizzata per definire la pena-base applicata al reato 'satellite' (lesioni) e per valutare il confronto con il minimo di un terzo richiesto dall'art. 81, comma 4.
Previsione delle impugnazioni in materia penale: il ricorso per cassazione è stato proposto dalla Procura Generale ai sensi degli artt. 593, comma 1, e 608, comma 1, c.p.p.
Prevede la trattazione scritta del ricorso; nel caso si è proceduto con questo rito.
Corte costituzionale e giurisprudenza di legittimità richiamata
Citazioni in motivazione: Corte Cost., ord. n. 193 del 2008; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino) e varie sezioni della Cassazione (es. Sez. 1 n. 26250 del 08/05/2024; Sez. 2 n. 27098 del 03/05/2023).
La giurisprudenza chiarisce i limiti applicativi dell'art. 81, in particolare la distinzione tra recidiva accertata previamente e casi di 'subvalenza' della recidiva rispetto alle attenuanti, e l'obbligo di confrontare l'aumento minimo con la pena derivante dal cumulo materiale.
Massime di principio
- L'aumento minimo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. (almeno un terzo della pena per il reato piu' grave) si applica solo se la recidiva reiterata è stata effettivamente accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati oggetto di giudizio.
- Anche quando il giudice dichiara la recidiva 'equivalente' alle attenuanti (neutralizzandone l'effetto diminutivo), la recidiva resta applicata e può far scattare il regime speciale dell'art. 81, comma 4, salvo che si tratti di casi di subvalenza espressamente ritenuti.
- Il limite minimo dell'aumento ex comma 4 deve essere valutato alla luce del comma 3: il confronto deve riguardare la pena che sarebbe derivata dal cumulo materiale concreto, non la sola massima edittale, e la pena complessiva deve rimanere nei limiti previsti dall'art. 81.
- La censura in cassazione relativa a violazione dell'art. 81, comma 4, è percorribile, ma deve essere articolata e confrontare la concreta dosimetria: deduzioni generiche o mancata analisi del cumulo materiale possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- In casi simili è essenziale verificare il casellario giudiziale per accertare se la recidiva aggravata fosse già stata riconosciuta con sentenza definitiva anteriore ai fatti; questa verifica condiziona l'applicabilità dell'aumento minimo.
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