Cassazione Civile, Ordinanza n. 35214/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore aveva svolto attività professionale in un procedimento penale davanti al Giudice di pace in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Dopo la definizione del giudizio, aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso. Il Giudice di pace aveva rigettato l'istanza ritenendola inammissibile perché proposta dopo la chiusura del giudizio. Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, aveva però dichiarato l'opposizione inammissibile per difetto di legittimazione del difensore, ritenendo che il provvedimento impugnato riguardasse in realtà la revoca del beneficio e che dunque l'opposizione spettasse alla parte ammessa al patrocinio. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione degli artt. 83 e 170 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l'oggetto dell'opposizione era il solo rigetto della liquidazione del compenso, non una revoca del patrocinio, e che quindi egli era legittimato a proporre opposizione in proprio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione della parte assistita riguarda l'opposizione contro il decreto di rigetto dell'ammissione al beneficio o contro il decreto di revoca del beneficio; invece, quando la controversia concerne la liquidazione del compenso del difensore, la legittimazione a proporre opposizione spetta esclusivamente all'avvocato, quale unico titolare del diritto al compenso verso lo Stato. Ha inoltre rilevato che l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non introduce una decadenza per l'istanza di liquidazione proposta dopo la definizione del giudizio, né impedisce al giudice di provvedere dopo la decisione sul merito. Per questi motivi ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Lecce e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002
non prevede una decadenza a carico del difensore che presenti l'istanza di liquidazione dopo la pronuncia che chiude la fase cui la richiesta inerisce e non impedisce la decisione sull'istanza anche successivamente alla definizione del merito
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
disciplina l'opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato; la legittimazione varia a seconda che si impugni il rigetto/revoca del beneficio oppure il rigetto della liquidazione del compenso
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
richiamato ai fini della definibilità del ricorso in camera di consiglio per manifesta fondatezza
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
artt. 83 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002
le norme sono interpretate nel senso che il difensore è legittimato a opporsi al rigetto della propria liquidazione, mentre la parte assistita è legittimata solo nei casi di rigetto o revoca del beneficio
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione contro il rigetto dell'istanza di ammissione o contro la revoca del beneficio spetta alla parte interessata al beneficio stesso, mentre l'opposizione contro il rigetto della liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore, quale titolare del credito professionale verso lo Stato.
- L'istanza di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è soggetta a una decadenza automatica per il solo fatto di essere stata presentata dopo la definizione del giudizio, se la norma applicabile non la prevede espressamente.
- Il giudice non può confondere il provvedimento di rigetto della liquidazione con un provvedimento di revoca del patrocinio: la legittimazione all'opposizione dipende dalla reale natura del provvedimento impugnato, non dalla sua mera qualificazione formale nel provvedimento successivo.
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