Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2010 e 2011 nei confronti di una società e della consolidante, con contestazione di omessa contabilizzazione di ricavi e maggiore IRES, sulla base della presunzione di cessione di beni prevista dall'art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997 a seguito di controllo di magazzino e rilevazione di differenze inventariali. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo superata la presunzione di legge perché la contribuente aveva dedotto l'impiego dei beni nella produzione e aveva fornito prova contraria valorizzando la modestia percentuale dello scostamento inventariale (circa l'1%), la complessità del processo produttivo e i controlli contabili. L'Agenzia ha impugnato per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.P.R. n. 441 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio sulla base di elementi non idonei a superare la presunzione legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in caso di differenze inventariali, opera la presunzione legale di cessione dei beni prevista dal d.P.R. n. 441 del 1997; quando il contribuente deduce l'impiego dei beni per la produzione, la prova contraria è vincolata nell'oggetto ma non nei mezzi, potendo essere data anche per presunzioni semplici purché sorrette da un adeguato procedimento logico e da obiettivi riscontri. Nel caso concreto, la CTR non ha svolto tale procedimento inferenziale e ha attribuito rilievo a dati considerati non immediatamente pertinenti al fatto da provare, sicché la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
Disciplina la presunzione di cessione dei beni mancanti dal magazzino; la Corte ribadisce che la presunzione opera in presenza di differenze inventariali e che la prova contraria del contribuente è vincolata nell'oggetto.
Richiamato per chiarire i casi e gli adempimenti che rendono inoperante la presunzione, con previsione di oneri probatori e, in talune ipotesi, di mezzi di prova vincolati.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dal contribuente per vincere la presunzione legale, ma devono rispettare i requisiti della gravità, precisione e concordanza e derivare da un corretto procedimento logico inferenziale.
Massime di principio
- In tema di differenze inventariali, la presunzione legale di cessione dei beni mancanti opera automaticamente e il contribuente non è gravato da un semplice onere di allegazione, bensì da un vero e proprio onere di prova contraria.
- Quando il contribuente deduce che i beni mancanti sono stati impiegati nella produzione, la prova contraria è vincolata solo quanto al fatto da dimostrare e non quanto ai mezzi di prova: essa può essere fornita anche mediante presunzioni semplici e altri elementi indiziari, purché il giudice ne espliciti il percorso logico e verifichi i requisiti dell'art. 2729 c.c.
- Le indicazioni amministrative rivolte ai verificatori non incidono direttamente sul giudizio di legittimità dell'accertamento, che resta disciplinato dalla presunzione legale prevista dal d.P.R. n. 441 del 1997.
- Non è sufficiente, per superare la presunzione, valorizzare in modo apodittico la modestia percentuale delle differenze inventariali o la complessità dell'organizzazione aziendale: occorre una motivazione concreta e pertinente rispetto al fatto ignoto da provare.
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