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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12883/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da tre imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la loro responsabilità per ricettazione. I ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione sulla penale responsabilità e sugli elementi costitutivi del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; per uno dei ricorrenti la doglianza era comunque infondata per la presenza di plurimi precedenti penali, mentre per gli altri due era inammissibile perché non dedotta in appello; 3) violazione dell'art. 624 c.p., chiedendo la riqualificazione del fatto come furto e non ricettazione; 4) violazione dell'art. 712 c.p., chiedendo la riqualificazione come incauto acquisto; 5) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; 6) violazione degli artt. 546 c.p.p. e 133 c.p. e omessa motivazione sulla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o manifestamente infondati, osservando che la sentenza d'appello aveva motivato in modo esaustivo e conforme alle prove, in presenza di doppia conforme, sulla sussistenza della ricettazione e sulla consapevole accettazione del rischio della provenienza illecita del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità per ricettazione e determinato la pena in mesi 6 di reclusione e 1.000 euro di multa, è quindi rimasta ferma. La Corte ha ribadito che non è consentito in cassazione riproporre una diversa lettura del compendio probatorio quando la motivazione d'appello è congrua, coerente e non illogica; ha inoltre escluso la possibilità di introdurre per la prima volta in cassazione questioni non dedotte in appello e ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte lo richiama quale norma incriminatrice della ricettazione e ne conferma la sussistenza in presenza di elementi probatori convergenti e di una condotta compatibile con la consapevole accettazione del rischio della provenienza illecita del bene.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta non appare tenue e, soprattutto, quando ricorrono plurimi precedenti penali che escludono la non abitualità del comportamento.

  • art. 624 c.p.

    La richiesta di riqualificazione del fatto come furto è respinta perché non risultano elementi probatori idonei a dimostrare il coinvolgimento degli imputati nel reato presupposto di sottrazione.

  • art. 712 c.p.

    La mera carenza di diligenza nella verifica della provenienza non basta a riqualificare il fatto in incauto acquisto quando la condotta evidenzi invece il dolo eventuale di ricettazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con il richiamo alla genericità dei motivi di appello e all'assenza di elementi positivi a favore della mitigazione.

  • art. 546 c.p.p.

    È richiamato in relazione alla censura sulla motivazione della pena, ritenuta però generica e volta a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    La Corte ribadisce che la determinazione della pena è frutto di una valutazione complessiva; quando la pena è congruamente motivata e non frutto di arbitrio, non è necessaria una motivazione analitica di ogni parametro.

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte lo usa come riferimento testuale alla fattispecie di ricettazione, ritenendo corretta la qualificazione giuridica operata nei gradi di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte lo richiama per affermare che il beneficio non spetta in presenza di non abitualità non dimostrata e di precedenti penali significativi.

  • art. 624 cod. pen.

    Viene evocato dai ricorrenti per la richiesta di riqualificazione in furto, ma la Corte lo esclude per difetto di prova del reato presupposto.

  • art. 712 cod. pen.

    Viene evocato dai ricorrenti per la riqualificazione in incauto acquisto, ma la Corte afferma che il dolo eventuale di ricettazione è incompatibile con la mera negligenza.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte considera sufficiente, per negare le attenuanti generiche, la motivazione basata sull'assenza di elementi di segno positivo.

  • artt. 546 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.

    Sono richiamati con riferimento alla censura sulla determinazione della pena, respinta perché mirava a una nuova valutazione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito con doglianze che si limitino a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura del materiale probatorio, quando la motivazione di appello sia completa, coerente e priva di manifesta illogicità.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla motivazione resta particolarmente ristretto e non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito.
  • Le questioni non devolute in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, perché esulano dai limiti del devolutum.
  • La ricettazione richiede un atteggiamento soggettivo compatibile con la consapevole accettazione del rischio della provenienza illecita del bene; la mera negligenza nel verificare la provenienza integra, al più, l'incauto acquisto.
  • La qualificazione della condotta come ricettazione può essere mantenuta anche quando manchino elementi probatori del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto di furto, se la decisione di merito valorizza altre circostanze sintomatiche della provenienza illecita.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa non solo per la gravità della condotta, ma anche per la presenza di precedenti penali che escludano la non abitualità del comportamento.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da un riferimento congruo all'assenza di elementi positivi e alla genericità delle deduzioni difensive.
  • La determinazione della pena richiede una motivazione complessiva e non analitica; una motivazione rafforzata è necessaria solo quando la pena si discosti sensibilmente dal minimo edittale, mentre sotto la media è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza e ai parametri dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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