Cassazione Penale, Sentenza n. 43635/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 5/07/2017 (reformatasi in appello il 2/11/2017). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa per mancata indicazione delle ragioni del rigetto delle richieste di differimento/legittimo impedimento (motivi di salute) e per la trattazione in sua assenza senza consenso; (2) violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata illustrazione del perché non sia stata nuovamente concessa la sospensione condizionale della pena dopo la seconda condanna, e contestazione della legittimità dell'intervento del giudice dell'esecuzione in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che le motivazioni relative al rigetto delle istanze di differimento risultano dai verbali d'udienza del 10 e 17 luglio 2023, motivazioni autonome che il ricorrente non ha censurato nel merito; pertanto la censura sulla mancata trascrizione nell'ordinanza è inidonea. Sul secondo motivo ha affermato che la mancata concessione della sospensione condizionale dopo la seconda condanna non è sindacabile in sede esecutiva con tali censure e che, conformemente alla giurisprudenza citata, la revoca è obbligatoria o legittima nelle ipotesi previste (es.: condanna sopravvenuta nel quinquennio di cui all'art.163 c.p. o riconoscimento viziato del beneficio per causa ostativa nota al giudice d'appello). Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen. (comma primo)
La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando sopraggiunge, entro i termini previsti dall'art.163, una condanna per delitto commesso successivamente a quello per cui era stato concesso il beneficio; la valutazione di meritevolezza per nuova concessione compete al giudice della cognizione.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alle forme di motivazione degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che le motivazioni relative al rigetto delle richieste di differimento sono contenute nei verbali d'udienza e non erano state censurate nel merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolazione dell'esecuzione e delle udienze davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto non fondata la censura sulla sola omissione testuale nell'ordinanza decisoria, atteso che la motivazione era presente nei provvedimenti verbali.
art. 164 cod. pen. (comma quarto)
Riferito in riferimento a ipotesi in cui la sospensione è stata concessa in violazione del divieto previsto dall'art.164, comma 4; la giurisprudenza citata consente la revoca 'in executivis' quando emerga una causa ostativa ignota al primo giudice ma nota al giudice d'appello.
Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021 (Ahmetovic, Rv. 280682)
Principio secondo cui la revoca della sospensione condizionale deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione quando sopraggiunge condanna per delitto commesso successivamente entro i termini di cui all'art.163; la valutazione di meritevolezza per nuova concessione spetta al giudice della cognizione.
Sez. 1, Sent. n. 39190 del 09/07/2021 (Strambazzi, Rv. 282076)
Affermata la legittimità della revoca in esecuzione di una sospensione concessa in violazione dell'art.164, comma quarto, quando la causa ostativa era ignota al primo giudice ma nota al giudice d'appello; il potere di revoca in tal caso è meramente facoltativo e surrogatorio rispetto a quello del giudice dell'esecuzione.
Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
Conferma e recepimento del principio che, qualora il giudice d'appello conosca una causa ostativa al riconoscimento del beneficio non valutata in primo grado, la mancata pronuncia in sede d'appello non preclude la revoca in sede esecutiva.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando sopraggiunge una condanna per fatto successivo rientrante nel quinquennio previsto dall'art.163 c.p.; la valutazione sulla nuova concessione compete al giudice della cognizione.
- Le contestazioni sulla mancata concessione del differimento dell'udienza devono prendere di mira le determinazioni effettive (anche se assunte tramite verbali d'udienza): l'assenza di ripetizione testuale della motivazione nell'ordinanza non è di per sé sufficiente se esistono verbali motivati non censurati nel merito.
- Le doglianze relative alla mancata concessione della sospensione condizionale in occasione di una seconda condanna si impugnano, di regola, con i mezzi ordinari di cognizione e non sono facilmente sindacabili in sede esecutiva salvo i casi già previsti dalla giurisprudenza.
- È possibile la revoca 'in executivis' quando emerga una causa ostativa al beneficio nota al giudice d'appello ma ignota al primo giudice; l'assenza di impugnazione del pubblico ministero in appello non preclude necessariamente il potere di revoca in esecuzione.
- In Cassazione è necessario confrontare e censurare specificamente i provvedimenti motivati presenti nel fascicolo (anche verbali d'udienza); una censura basata sulla mera omissione testuale senza attacco al contenuto dei provvedimenti è destinata a essere respinta.
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