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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21817/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il committente, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale, aveva affidato con incarico scritto a un geometra la progettazione di opere di consolidamento e sviluppo di strutture produttive mediante realizzazione di un fabbricato agricolo, oltre alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza e pratiche catastali. Dopo l'esecuzione delle opere emersero gravi problematiche strutturali, accertate tramite accertamento tecnico preventivo, che evidenziarono vizi di progettazione e negligente direzione dei lavori, con conseguenti danni patrimoniali quantificati in base alle stime del CTU. In primo grado la domanda venne rigettata per tardività della denuncia ex art. 1669 c.c. e in appello il ricorrente sostenne che la propria pretesa fosse in realtà di natura contrattuale, fondata sugli artt. 1176, 1218 e 1716 c.c., con applicazione della prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato la domanda come azione ex art. 1669 c.c., violato il contraddittorio e omesso una reale valutazione del contenuto sostanziale della domanda. In cassazione, con un unico motivo, denunciava violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., dell'art. 183 c.p.c. nel testo applicabile, degli artt. 1667, 1668, 1669, 1176, 1218 e 2946 c.c. e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una riqualificazione impropria e su una motivazione solo apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione e la qualificazione della domanda spettino al giudice di merito e che non sia censurabile ex art. 112 c.p.c. una decisione che abbia motivato sul punto. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva esplicitato di aver qualificato la domanda come proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c., richiamando le stesse allegazioni dell'atto di citazione, e aveva osservato che il contraddittorio delle controparti si era sviluppato proprio su quel titolo; inoltre non risultava una vera emenda della domanda nelle memorie ex art. 183 c.p.c. La motivazione è stata ritenuta esistente, non apparente e conforme al minimo costituzionale. Le ulteriori censure sono state reputate inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione di merito e perché, in presenza di doppia conforme, non era deducibile l'omesso esame del fatto storico nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, nonché al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato nelle eccezioni del convenuto e nel ricorso per sostenere la diversa qualificazione della domanda, ma la Corte non lo applica in concreto perché ritiene corretta la qualificazione operata dal giudice di merito in termini di art. 1669 c.c.

  • art. 1668 c.c.

    Censurato dal ricorrente insieme agli altri articoli sulla garanzia per vizi, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma.

  • art. 1669 c.c.

    È la norma alla base della qualificazione della domanda operata dal giudice di merito; la Corte di cassazione conferma che il contenuto dell'atto introduttivo consentiva di ricondurre la pretesa a tale titolo e che la tardività della denuncia comportava decadenza dell'azione.

  • art. 1716 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura contrattuale della pretesa, ma non ritenuto decisivo dalla Corte di legittimità.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato dal ricorrente come parametro di diligenza professionale, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dal ricorrente per fondare la responsabilità contrattuale del professionista, ma la Corte non accoglie la diversa qualificazione della domanda.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione ordinaria della pretesa, ma la censura è superata dalla qualificazione della domanda e dichiarata inammissibile.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per lamentare violazione del contraddittorio nella riqualificazione della domanda, ma la Corte esclude il vizio.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la qualificazione e l'interpretazione del contenuto della domanda spettano al giudice di merito; non è configurabile violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice ha motivato sul punto.

  • art. 183 c.p.c.

    La Corte rileva che non vi è stata emenda della domanda nelle memorie istruttorie previste dal rito applicabile e che la diversa lettura prospettata all'udienza non equivale a modifica della domanda.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente è respinta perché la sentenza d'appello contiene argomentazioni esistenti e comprensibili, idonee a superare il minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Utilizzato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione: la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3 e 4; comma 4

    È il parametro del ricorso per cassazione invocato dal ricorrente; la Corte esclude la fondatezza delle censure e richiama il limite della doppia conforme per il vizio di omesso esame.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata già comunicata alle parti.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte condanna il ricorrente per responsabilità aggravata al pagamento di somme in favore di ciascun controricorrente e della Cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    Dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica della domanda e l'interpretazione del suo contenuto sostanziale appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice abbia motivato sul punto.
  • Non integra vizio di ultrapetizione o violazione del contraddittorio la riqualificazione della domanda che si limiti a ricostruire la volontà processuale già desumibile dall'atto introduttivo e dalle allegazioni difensive svoltesi nel contraddittorio delle parti.
  • La mera deduzione, in corso di causa, di una diversa lettura qualificatoria della domanda non equivale a emenda o mutamento della domanda stessa, se non è esplicitata come nuova allegazione e non viene sottoposta al relativo contraddittorio processuale.
  • In presenza di motivazione effettiva, intelligibile e coerente, non è configurabile il vizio di motivazione apparente; il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito della ricostruzione della domanda.
  • Quando sussiste doppia conforme, è inammissibile la censura di omesso esame del fatto storico nei limiti in cui non siano dedotte specifiche divergenze tra le motivazioni dei due giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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