Cassazione Civile, Ordinanza n. 01824/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a un dipendente con lettera del 22 dicembre 2017 nell'ambito di una procedura di riduzione del personale. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e riconoscendo la tutela risarcitoria ex art. 18, quarto comma, l. n. 300/1970; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo ingiustificata la limitazione della platea dei lavoratori da considerare alla sola sede di L'Aquila, perché la comunicazione di apertura della procedura era standardizzata e fondata esclusivamente sulla collocazione geografica del personale, senza adeguata considerazione delle professionalità comparabili presenti anche nelle altre sedi e della fungibilità delle mansioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità per ultrapetizione/violazione degli artt. 99, 112 e 278 c.p.c., sostenendo che non potesse essere pronunciata una condanna generica al risarcimento senza specifica domanda e lamentando l'illegittimità della scissione tra an e quantum; 2) e 3) nullità per violazione degli artt. 100 e 414 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., deducendo carenza di interesse ad agire e indeterminatezza del ricorso originario, proposto cumulativamente per 56 lavoratori poi separati in 56 giudizi; 4) omessa pronuncia sull'appello relativo al mancato svolgimento di istruttoria sulle posizioni individuali dopo la separazione; 5) violazione degli artt. 5 l. n. 223/1991 e 3 l. n. 604/1966, sostenendo che la comparazione tra lavoratori non fosse esigibile oltre il perimetro della singola sede, per ragioni geografiche e organizzative; 6) violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991, contestando l'applicazione della tutela reintegratoria e non meramente risarcitoria, perché il vizio sarebbe stato soltanto formale nella comunicazione dei criteri di scelta. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi motivi inammissibili o infondati, richiamando precedenti conformi sulla stessa vicenda e ribadendo che la delimitazione illegittima della platea alla sola sede, in presenza di professionalità fungibili nelle altre sedi, integra violazione dei criteri di scelta. Ha quindi rigettato il ricorso e confermato la condanna della società alle spese, con distrazione al difensore antistatario e con indicazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo, ritenendo corretta sia la qualificazione della domanda risarcitoria come domanda generica, sia la sufficienza dell'atto introduttivo e l'assenza di omessa pronuncia, sia soprattutto la valutazione di illegittimità della limitazione della platea dei lavoratori alla sola sede di L'Aquila. È stata inoltre confermata l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, quarto comma, l. n. 300/1970, perché la violazione dei criteri di scelta non era meramente formale ma incideva sul contenuto sostanziale della procedura. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione al difensore antistatario, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
artt. 99, 112 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per lamentare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate perché nuove e comunque non pertinenti alla ratio decidendi.
art. 278 c.p.c.
Invocato contro la condanna generica al risarcimento; la Corte ha ritenuto corretta la lettura del giudice di merito, trattandosi di domanda proposta in modo generico e quindi compatibile con una pronuncia sull'an.
artt. 100 e 414 c.p.c.
Richiamati per dedurre carenza di interesse ad agire e genericità del ricorso introduttivo; la Corte ha escluso il vizio ritenendo sufficiente l'allegazione dei profili professionali e delle griglie comparative.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso l'ipotesi, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e coerente.
art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012
Richiamato per la scissione dell'originario ricorso cumulativo nella fase sommaria; la Corte non ha ravvisato nullità del procedimento.
art. 18, quarto comma, L. n. 300 del 1970
Base della tutela risarcitoria e reintegratoria applicata dal giudice di merito; la Corte ha confermato la sua applicazione al vizio accertato nel licenziamento collettivo.
art. 5, primo comma, L. n. 223 del 1991
Norma sui criteri di scelta nei licenziamenti collettivi; la Corte ha ribadito che non è legittima una selezione limitata unilateralmente a una sola sede quando il progetto riguarda più unità produttive e le mansioni sono fungibili.
art. 4, terzo comma, L. n. 223 del 1991
Richiamato in tema di comunicazione di avvio della procedura; la Corte ha ribadito che le ragioni tecnico-produttive e i criteri devono essere specificamente indicati e coerenti con il risultato concretamente perseguito.
art. 4, nono comma, L. n. 223 del 1991
Richiamato insieme all'art. 5 per il sistema sanzionatorio; la Corte ha confermato l'applicazione della tutela reintegratoria prevista per la violazione dei criteri di scelta.
art. 3 L. n. 604 del 1966
Invocato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del recesso e la rilevanza delle esigenze aziendali; non è stato accolto alla luce della disciplina speciale dei licenziamenti collettivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato quanto alla trattazione camerale e alla memoria del controricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la riserva di motivazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori da comparare e scegliere non può essere delimitata in modo meramente unilaterale e standardizzato alla sola sede in cui si realizza la soppressione, se il progetto di ristrutturazione riguarda più unità produttive e le professionalità presenti nelle diverse sedi sono fungibili.
- La legittimità della delimitazione della platea deve risultare da una comunicazione di avvio della procedura specifica e coerente con le oggettive esigenze tecnico-produttive dedotte; una motivazione generica o stereotipata non è sufficiente.
- La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi non resta necessariamente un vizio formale: quando incide sulla corretta individuazione dei lavoratori interessati, può comportare l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità non sono esaminabili censure nuove o non devolute ai gradi di merito; chi deduce un vizio processuale deve indicare in modo puntuale tempi e modi della tempestiva deduzione della questione.
- La sufficienza dell'atto introduttivo va valutata in concreto: una domanda può ritenersi adeguatamente proposta anche se formulata genericamente nel quantum, quando sia chiaro il petitum sostanziale e siano allegati gli elementi costitutivi del diritto azionato.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata, anche implicitamente, abbia già respinto la questione attraverso l'affermazione della sufficienza delle allegazioni e della prova acquisita.
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