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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27121/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comodante)

La controversia

Tra le parti era intercorso un comodato gratuito di un immobile destinato all'attività di ristorazione, collegato funzionalmente a un contratto di affitto d'azienda. A seguito della cessazione del rapporto, la società utilizzatrice aveva ottenuto in primo grado il risarcimento delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto di riscaldamento e per la tinteggiatura dei locali. In appello le era stato riconosciuto anche un ulteriore danno da lucro cessante, ritenuto derivante dall'impossibilità di ricollocare sul mercato l'azienda, poiché l'immobile era rimasto inagibile durante i lavori di ripristino. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 1591 c.c., sostenendo che tale norma, dettata per la locazione, non fosse applicabile al comodato; 2) violazione delle norme e della giurisprudenza sul collegamento negoziale, contestando che il collegamento tra affitto d'azienda e comodato comportasse l'uniformità della disciplina e lamentando che il danno fosse stato riconosciuto senza prova concreta dell'effettivo impiego produttivo dei locali; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la corte territoriale avrebbe attribuito ristoro a un danno da chiusura dell'attività non specificamente domandato e comunque non provato nel suo ammontare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata in relazione al capo che aveva riconosciuto il lucro cessante da impossibilità di ricollocare l'azienda sul mercato. Ha affermato che, pur potendo il criterio dell'art. 1591 c.c. essere riferito anche a rapporti diversi dalla locazione nei quali sia concessa l'utilizzazione di un bene dietro corrispettivo e il godimento prosegua oltre il termine, il maggior danno non può essere considerato in re ipsa e deve essere provato in concreto da chi lo invoca. La corte d'appello aveva invece ritenuto sufficiente la mera mora nella restituzione e aveva liquidato il danno come se la prova non fosse necessaria. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    Il criterio di liquidazione ivi previsto può operare anche oltre la locazione, nei rapporti in cui un bene sia concesso in godimento dietro corrispettivo e la restituzione sia ritardata; tuttavia il maggior danno richiede prova concreta e non è in re ipsa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può attribuire un bene della vita o un danno diverso o ulteriore rispetto a quanto domandato.

Massime di principio

  • Il criterio di cui all'art. 1591 c.c. non è circoscritto alla sola locazione, ma esprime un principio utilizzabile anche in altri contratti di concessione in godimento di un bene dietro corrispettivo, quando il detentore continui a usarlo senza titolo alla scadenza.
  • Il maggior danno da ritardata restituzione del bene non si presume: deve essere allegato e provato dal creditore secondo le regole ordinarie, anche mediante presunzioni semplici, dimostrando uno specifico pregiudizio economico causalmente collegato al ritardo.
  • Non è sufficiente la mera mora nella restituzione né il solo diverso valore locativo di mercato per fondare il risarcimento del maggior danno.
  • La qualificazione del danno come conseguenza automatica della mancata restituzione viola il principio secondo cui risarcibile è il danno-conseguenza, che richiede sempre allegazione e prova.
  • Il collegamento negoziale tra più contratti non comporta, di per sé, l'uniformità della disciplina applicabile a ciascun rapporto, occorrendo verificare per ogni contratto la relativa causa e il regime normativo specifico.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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