Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 37050/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 9 aprile 2026 della Corte d’appello di Cagliari, che aveva confermato la sua condanna per falsità materiale commessa dal privato in relazione alla falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici (artt. 482 e 478 c.p.). Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 478 e 482 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del falso realizzato mediante fotocopia. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale per l’esclusione della natura grossolana del falso. Una memoria difensiva ha ribadito la ritualità e la fondatezza, in particolare, del primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione d’appello fosse conforme ai principi secondo cui la contraffazione di una copia può integrare il falso quando la copia sia presentata o formata in modo da apparire un originale, oppure sia idonea a documentare verso i terzi l’esistenza di un originale conforme; nel caso concreto era stato accertato che l’imputato aveva formato un documento contraffatto e, comunque, la copia di un atto inesistente. Ha inoltre condiviso l’esclusione del falso grossolano: la riconoscibilità da parte di un esperto non basta, poiché occorre che il falso sia immediatamente riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. Le censure non deducevano ritualmente un travisamento della prova, che non può essere prospettato mediante richiami parcellizzati o cumulativi agli elementi del fascicolo. La memoria difensiva non ha modificato tale valutazione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisata la colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 482 c.p.

    ha ritenuto che l'imputato abbia formato un nuovo documento contraffatto e, comunque, la copia di un atto in realtà inesistente, e ne ha affermato la responsabilità alla luce di quanto chiarito da Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019,Marcis, Rv. 276285 - 01, secondo cui quando «la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero» «la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme», la contraffazione si ritiene sanzionabile secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente

    La falsità materiale commessa dal privato può essere integrata dalla formazione o presentazione di una copia contraffatta quando questa appaia un originale oppure sia idonea a documentare ai terzi l’esistenza di un originale conforme; la rilevanza penale si determina in rapporto alla natura del documento falsamente formato o attestato esistente.

  • art. 478 c.p.

    ha ritenuto che l'imputato abbia formato un nuovo documento contraffatto e, comunque, la copia di un atto in realtà inesistente, e ne ha affermato la responsabilità alla luce di quanto chiarito da Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019,Marcis, Rv. 276285 - 01, secondo cui quando «la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero» «la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme», la contraffazione si ritiene sanzionabile secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente

    La disciplina della falsità in atti pubblici rileva, nel caso considerato, in relazione alla copia contraffatta che appare come originale o documenta verso i terzi l’esistenza di un originale conforme.

  • art. 49 c.p.

    e ha ritenuto il falso offensivo, pur se la contraffazione era stata riconosciuta da un soggetto esperto, dato che «la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu ocull riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate»

    La grossolanità del falso, rilevante ai fini del reato impossibile, va valutata secondo la riconoscibilità immediata da parte di una persona di comune discernimento e avvedutezza; non è sufficiente che la contraffazione sia individuabile da un soggetto esperto.

  • art. 606 c.p.p.

    e il secondo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'esclusione del falso grossolano - sono inammissibili in quanto la sentenza impugnata, in maniera conforme alla consolidata giurisprudenza e senza che sia stato neppure ritualmente dedotto il travisamento della prova (che non può essere prospettato tramite il richiamo parcellizzato o il compendio degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01)

    Il vizio di travisamento della prova deve essere dedotto ritualmente e non può essere prospettato attraverso il richiamo parcellizzato o il mero compendio degli elementi presenti negli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali; quando l’inammissibilità è colposa, può inoltre essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in 3.000 euro.

Massime di principio

  • La contraffazione di una copia può integrare falsità materiale quando la copia sia presentata o formata in modo da apparire un originale oppure sia idonea a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme; la qualificazione segue la natura del documento falsamente formato o attestato esistente.
  • La contraffazione è grossolana, con conseguente configurabilità del reato impossibile, soltanto se è immediatamente riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. La riconoscibilità da parte di un soggetto qualificato o dotato di particolare competenza non è sufficiente.
  • Il travisamento della prova non può essere dedotto mediante richiami parcellizzati o il mero compendio degli elementi acquisiti: la censura deve essere formulata ritualmente.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materiale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.