Cassazione Penale, Ordinanza n. 17829/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la correttezza della decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto tardiva l'opposizione al decreto di espulsione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza. Il motivo dedotto era l'erronea declaratoria di tardività dell'opposizione: secondo il ricorrente, il rimedio sarebbe stato proposto tempestivamente. La Corte ha tuttavia verificato, potendo esaminare direttamente gli atti per la natura processuale del vizio dedotto, che il decreto di espulsione era stato notificato a mani proprie del detenuto alle ore 10.40 del 30 maggio 2025 e che solo in seguito vi era stata la comunicazione alla Procura della Repubblica e all'interessato in data 17 giugno 2025; da ciò ha tratto la correttezza della declaratoria di tardività.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente attraverso il riferimento alla declaratoria di inammissibilità e alle conseguenze economiche per l'impugnazione irrituale, in combinazione con la giurisprudenza costituzionale sulla colpa del ricorrente.
Non espressamente citato nel testo fornito.
Corte cost. n. 186 del 2000
La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, è legittima la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Richiamata per affermare che, in presenza di un vizio processuale, la Corte può esaminare direttamente gli atti del procedimento per verificare la fondatezza della censura.
Massime di principio
- Quando il motivo di ricorso attiene a un vizio processuale, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti per verificare la correttezza del provvedimento impugnato.
- L'opposizione a un provvedimento di espulsione del detenuto è tardiva se risulta proposta oltre il termine decorrente dalla notificazione validamente eseguita a mani proprie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove il ricorso presenti profili di colpa nella sua proposizione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La tardività dell'impugnazione, quando agevolmente riscontrabile dagli atti, legittima la declaratoria di inammissibilità senza necessità di ulteriori approfondimenti sul merito.
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