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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8238/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di conferma della confisca di prevenzione di beni (un'unità immobiliare, un conto corrente, un'autovettura) per violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p. e degli artt. 1, 4, 20 e 24 del d.lgs. n.159/2011. I ricorrenti contestavano: motivazione apparente o meramente trascrittiva; mancata verifica della correlazione temporale tra le ipotesi di pericolosità e gli acquisti; inesistenza della sproporzione fra redditi leciti e valore dei beni (rilevando provvista lecita dal conto della coniuge, risparmi matrimoniali, contributi familiari e lavori eseguiti in economia dal padre); insufficiente valutazione delle prove e uso di indici ISTAT in modo meramente presuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge; la doglianza sulla motivazione poteva essere proposta solo se la motivazione fosse inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato autonomamente in vari punti, valorizzando molteplici fonti (procedimenti penali, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, reati e condanne, analisi dei redditi 2007-2016 e raffronto con spese familiari basate su criteri ISTAT) e che i rilievi sulla correlazione temporale e sulla sproporzione fossero supportati da elementi indiziari adeguati. I motivi rimanevano per lo più reiterazioni di censure già esaminate in sede di merito. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti per vizio procedurale; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione di legge rilevante ai fini della cassazione nei procedimenti di prevenzione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di motivazione; la Corte ha ricordato che in cassazione per prevenzione la critica alla motivazione è ammissibile solo se questa sia inesistente o meramente apparente.

  • art. 1, art. 4, art. 20, art. 24 d.lgs. n.159/2011

    Norme del codice antimafia relative ai presupposti soggettivi e oggettivi della misura di prevenzione e della confisca; la Corte d'appello le ha applicate ritenendo comprovata la pericolosità e la correlazione con gli acquisti, nonché la sproporzione rispetto ai redditi leciti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla limitazione dei vizi deducibili in cassazione; la Corte ha affermato che l'‘illogicità manifesta’ non rientra fra i vizi deducibili nei procedimenti di prevenzione, se non quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita l'ambito dei motivi deducibili in cassazione nei procedimenti di prevenzione; la Corte l'ha richiamata per escludere censure di merito non riconducibili a violazioni di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti di prevenzione la possibilità di censurare la motivazione è molto limitata: si può lamentare la motivazione solo se essa risulta inesistente o meramente apparente; la mera illogicità manifesta non basta.
  • La verifica della correlazione temporale tra condotte illecite e acquisti e della sproporzione tra redditi leciti e patrimonio si basa su un apprezzamento complessivo degli elementi (processi penali, dichiarazioni di collaboratori, condanne, analisi reddituali e ricostruzione delle spese familiari) e non su valutazioni puramente episodiche.
  • L'utilizzo di indici ISTAT e di criteri statistici per stimare il fabbisogno familiare è ammissibile come elemento indiziario, purché venga accompagnato da un'analisi critica e da correttivi adeguati alla fattispecie concreta; tuttavia tali elementi hanno carattere indiziario e possono essere contrastati solo con prove documentali precise sulla provenienza lecita delle somme.
  • Le deduzioni generiche, la riproposizione di censure già esaminate in sede di merito o le tabelle di ricostruzione economica prive di specifico e nuovo rilievo probatorio sono, in cassazione per prevenzione, spesso inammissibili o destinate al rigetto.
  • Per contrastare efficacemente una confisca di prevenzione è necessario produrre prove concrete e documentali della provenienza lecita delle somme (es. movimenti bancari che dimostrino risparmi accumulati, attestazioni dei donatori con prova dei redditi antecedenti, documentazione fiscale), nonché argomentazioni giuridiche specifiche su violazioni di legge rispetto al procedimento.

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