Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35046/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che la sentenza del giudice di pace era impugnabile soltanto con appello. Ha quindi condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La parte ricorrente aveva smarrito dei buoni fruttiferi postali e si era rivolta all'amministrazione postale per la loro ricerca. La società aveva richiesto, prima di iniziare le attività di ricerca, il pagamento di euro 300 quale corrispettivo. Dopo il pagamento, il richiedente ritrovava però i titoli originali presso la propria abitazione e conveniva in giudizio la società chiedendo la restituzione della somma versata, ritenuta indebitamente percepita, oltre a euro 250 a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti per disagio fisico e psichico connesso ai ripetuti spostamenti, contatti telefonici e attese agli sportelli. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda qualificandola come risarcitoria da inadempimento contrattuale, ritenendo che la società non fosse inadempiente perché le ricerche erano state effettivamente svolte e ancora in corso quando i titoli furono ritrovati. In cassazione sono stati proposti tre motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto nel dettaglio; la Corte li supera rilevando d'ufficio che la sentenza del giudice di pace doveva essere impugnata con appello e non con ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    nel testo modificato al d. lgs. 40/06

    dopo la riforma non distingue più, ai fini del mezzo di impugnazione, tra sentenze del giudice di pace appellabili e sentenze ricorribili per cassazione; tutte le sentenze del giudice di pace si impugnano con appello, salvo la decisione secondo equità ex art. 114 c.p.c.

  • art. 114 c.p.c.

    decisione secondo equità su concorde richiesta delle parti

    costituisce l'unica eccezione al principio per cui le sentenze del giudice di pace vanno impugnate con appello

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace, dopo la riforma dell'art. 339 c.p.c., sono impugnabili con il solo appello, indipendentemente dalla natura del vizio dedotto, salvo la speciale ipotesi della decisione resa secondo equità su concorde richiesta delle parti.
  • L'errore nella scelta del mezzo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando la legge prevede l'appello come rimedio esclusivo.
  • L'eccezione al regime ordinario di impugnazione delle sentenze del giudice di pace riguarda solo le decisioni pronunciate secondo equità ex art. 114 c.p.c., per le quali operano i limiti motivazionali previsti dall'art. 339 c.p.c.
  • La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.