Cassazione Civile, Ordinanza n. 35046/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che la sentenza del giudice di pace era impugnabile soltanto con appello. Ha quindi condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La parte ricorrente aveva smarrito dei buoni fruttiferi postali e si era rivolta all'amministrazione postale per la loro ricerca. La società aveva richiesto, prima di iniziare le attività di ricerca, il pagamento di euro 300 quale corrispettivo. Dopo il pagamento, il richiedente ritrovava però i titoli originali presso la propria abitazione e conveniva in giudizio la società chiedendo la restituzione della somma versata, ritenuta indebitamente percepita, oltre a euro 250 a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti per disagio fisico e psichico connesso ai ripetuti spostamenti, contatti telefonici e attese agli sportelli. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda qualificandola come risarcitoria da inadempimento contrattuale, ritenendo che la società non fosse inadempiente perché le ricerche erano state effettivamente svolte e ancora in corso quando i titoli furono ritrovati. In cassazione sono stati proposti tre motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto nel dettaglio; la Corte li supera rilevando d'ufficio che la sentenza del giudice di pace doveva essere impugnata con appello e non con ricorso per cassazione.
Norme richiamate
nel testo modificato al d. lgs. 40/06
dopo la riforma non distingue più, ai fini del mezzo di impugnazione, tra sentenze del giudice di pace appellabili e sentenze ricorribili per cassazione; tutte le sentenze del giudice di pace si impugnano con appello, salvo la decisione secondo equità ex art. 114 c.p.c.
decisione secondo equità su concorde richiesta delle parti
costituisce l'unica eccezione al principio per cui le sentenze del giudice di pace vanno impugnate con appello
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
indicato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace, dopo la riforma dell'art. 339 c.p.c., sono impugnabili con il solo appello, indipendentemente dalla natura del vizio dedotto, salvo la speciale ipotesi della decisione resa secondo equità su concorde richiesta delle parti.
- L'errore nella scelta del mezzo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando la legge prevede l'appello come rimedio esclusivo.
- L'eccezione al regime ordinario di impugnazione delle sentenze del giudice di pace riguarda solo le decisioni pronunciate secondo equità ex art. 114 c.p.c., per le quali operano i limiti motivazionali previsti dall'art. 339 c.p.c.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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