Cassazione Penale, Sentenza n. 44140/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del GIP del 09/04/2023 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico del ricorrente quale componente del clan Moccia (sottogruppo facente capo al fratello Michele Puzio). Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione di legge (art. 297, comma 3 c.p.p.) e vizio di motivazione (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che, alla luce della sentenza rescindente, il Tribunale del riesame non aveva adeguatamente considerato la memoria difensiva e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Cinquegrana, Iovinella, De Falco) e un'intercettazione (n. 25803 del 16/12/2017) come elementi idonei a dimostrare che il quadro indiziario relativo al reato associativo era desumibile già dagli atti anteriori alla data del 02/11/2018 e che la condotta criminosa si era estinta con l'esecuzione della prima ordinanza cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, a seguito della sentenza rescindente che richiamava il principio costituzionale (Corte cost. n.223/2011), il Tribunale del riesame aveva correttamente valutato che il meccanismo di retrodatazione previsto dall'art. 297, comma 3 c.p.p. non opera quando la seconda ordinanza cautelare riguarda una contestazione 'aperta' di reato associativo di stampo mafioso che indica la persistenza del reato anche dopo la prima ordinanza, salvo prova che la permanenza fosse cessata entro la data della prima ordinanza (prova non dedotta nel caso). Inoltre il Tribunale aveva rilevato che le indagini a fondamento della contestazione associativa erano riassunte in informative del ROS depositate successivamente (20/03 e 11/11/2019), quindi posteriori alla prima ordinanza/alla sua esecuzione, e che il ricorso non aveva confutato questi dati processuali essenziali ma si era limitato a richiamare dichiarazioni dei collaboratori e la memoria già depositata, elementi i cui contenuti non potevano essere rivalutati nel giudizio di legittimità. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; disposto l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Individuazione del Tribunale del riesame adito in funzione di giudice di rinvio; norma richiamata per la competenza del riesame.
art. 297, comma 3 cod. proc. pen.
Norma sul meccanismo di retrodatazione della custodia cautelare rispetto a precedenti misure: la Corte ha ritenuto che tale meccanismo non si applica quando la seconda ordinanza contesta un reato associativo 'aperto' con persistenza successiva alla prima ordinanza, salvo prova della cessazione della permanenza entro la data della prima ordinanza.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamati come profili di vizio di motivazione e violazione di legge dedotti dal ricorrente nelle censure; la Corte ha ritenuto improcedibile la rivalutazione dei fatti nel giudizio di legittimità.
Norma che disciplina il reato di associazione di tipo mafioso, ossia la fattispecie contestata nella seconda ordinanza; la Corte ha valutato la 'apertura' della contestazione circa la perdurante partecipazione fino all'aprile 2019.
Sentenza Corte costituzionale n. 223/2011
Principio richiamato dalla sentenza rescindente: l'illegittimità parziale dell'art. 297, comma 3 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la retrodatazione anche quando i fatti della prima ordinanza furono alla base di una condanna irrevocabile anteriore alla seconda misura; principio considerato nel vaglio del caso.
Norma richiamata nel dispositivo per la condanna alle spese a seguito di inammissibilità del ricorso (testo della sentenza riferisce l'applicazione di una norma che dispone conseguenze per la parte soccombente); la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale per gli adempimenti di Cancelleria successivi alla decisione; il provvedimento dispone l'invio degli atti per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il meccanismo di retrodatazione previsto dall'art. 297, comma 3 c.p.p. non è applicabile quando la successiva ordinanza cautelare contesta una fattispecie associativa di stampo mafioso 'aperta' che sostiene la permanenza della condotta criminosa dopo la prima ordinanza, a meno che la difesa non dimostri che la permanenza era cessata prima della data della prima ordinanza.
- Per far valere la desumibilità di prove anteriori alla prima ordinanza è essenziale dimostrare che gli elementi probatori rilevanti (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, informative) erano sufficientemente conosciuti e valutabili già prima della prima ordinanza: la mera richiamata generica o l'allegazione non corroborata può risultare insufficiente.
- Nel giudizio di legittimità (Cassazione) non è possibile ottenere una rivalutazione del merito probatorio: le doglianze devono confrontarsi con i dati processuali e giuridici che il provvedimento impugnato ha espressamente indicato; non contestare i passaggi decisivi del provvedimento porta all'inammissibilità della censura.
- Quando si invoca l'applicazione di principi costituzionali o di sentenze rescindenti, la difesa deve articolare chiaramente in che modo tali principi incidono sui fatti specifici e confutare i dati fattuali su cui si fonda l'ordinanza impugnata (es. date di deposito delle informative, cronologia delle indagini, esecuzione della prima misura).
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e oneri (es. somma alla Cassa delle Ammende); è quindi importante valutare la fondatezza e la formale impugnabilità delle censure prima di proporre il ricorso.
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