Cassazione Civile, Ordinanza n. 26863/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino pakistano aveva chiesto protezione internazionale riferendo di essere fuggito dal proprio Paese perché temeva di essere ucciso dal proprietario del negozio presso cui lavorava, il quale avrebbe scoperto una sua relazione clandestina con la figlia. Secondo il racconto, il datore di lavoro si era presentato presso l'abitazione dei genitori del richiedente minacciandolo di morte e, essendo una persona ricca e influente nel villaggio, il richiedente non avrebbe potuto denunciarlo. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda; il Tribunale di Bologna aveva confermato il rigetto; la Corte d'appello di Bologna aveva a sua volta respinto l'appello, ritenendo il racconto inattendibile per lacune, genericità e contraddizioni tra quanto dichiarato davanti alla Commissione e quanto esposto in ricorso, giudicando anche non adeguatamente circostanziata l'omessa denuncia alle autorità. La Corte territoriale aveva inoltre escluso la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 per mancanza di violenza indiscriminata nel Paese di origine, sulla base del report EASO ottobre 2018, e aveva negato la protezione umanitaria per assenza di vulnerabilità e di effettiva sproporzione tra il contesto di origine e quello di accoglienza, ritenendo non provato il positivo inserimento sociale in Italia. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la nullità del decreto/sentenza per omessa e contraddittoria motivazione e, in relazione all'art. 3 d.lgs. 251/2007, la mancata corretta applicazione dei criteri di valutazione della credibilità, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato coerenza, tempestività e riscontri internazionali, ma si sarebbe fondato solo su elementi isolati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e non correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché le censure si limitavano a richiamare in astratto i criteri di valutazione della credibilità senza confrontarsi specificamente con il giudizio conforme di merito, fondato su genericità, lacune e contraddizioni del racconto. La Corte ha ribadito che il richiedente asilo deve allegare in modo chiaro e completo i fatti costitutivi della domanda e compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la narrazione; in caso di narrazione generica o inattendibile, il giudice non è tenuto a supplire alle carenze istruttorie né a procedere ad ulteriori accertamenti sulla credibilità estrinseca. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata regolare costituzione della controparte. È stato altresì dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per denunciare omessa e contraddittoria motivazione; la Corte, però, ha ritenuto la censura generica e non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
Norma evocata come parametro dei criteri di valutazione della credibilità del richiedente; la Corte ha affermato che il richiedente deve circostanziare il racconto e che il giudice non deve supplire alle carenze allegatorie.
art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007
Richiamato nella decisione di merito per escludere la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater quale base per l'ulteriore contributo unificato.
CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14
Richiamata per il principio secondo cui il richiedente è l'unico in possesso delle informazioni sulla propria storia personale e deve fornirle in modo completo.
Massime di principio
- In tema di protezione internazionale, il richiedente ha l'onere di allegare in modo chiaro, completo e circostanziato i fatti costitutivi della domanda, poiché egli è il soggetto che dispone delle informazioni sulla propria vicenda personale.
- Se il racconto del richiedente risulta generico, lacunoso o contraddittorio, il giudice di merito può ritenerlo inattendibile senza essere tenuto a supplire alle carenze dell'allegazione con ulteriori indagini esplorative.
- Una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione, non sussiste l'obbligo di procedere a un autonomo controllo della credibilità estrinseca o a ulteriori approfondimenti istruttori sui fatti non adeguatamente allegati.
- In cassazione, la censura sulla motivazione è inammissibile quando si risolve in una mera riproposizione astratta dei criteri legali di valutazione della credibilità senza un confronto puntuale con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La mancata denuncia alle autorità può essere valorizzata negativamente quando il richiedente non ne spieghi in modo circostanziato le ragioni e il giudice ritenga non credibile il timore allegato.
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