Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33793/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto dalla parte civile Andrea Parlanti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva assolto i fratelli Giuntoli dai reati loro ascritti (originariamente sequestro di persona in primo grado riqualificato in violenza privata e lesioni aggravate) e aveva revocato le statuizioni civili in favore della vittima. Parlanti censura la decisione per travisamento della prova e manifesta illogicità, sostenendo che la Corte d'Appello abbia errato nel dichiararlo non credibile nonostante: (i) la registrazione audio dei fatti, che proverebbe la volontà degli imputati di trattenere la vittima per riprendersi la giacca; (ii) i certificati medici che attesterebbero contusioni e steccatura/gesso alla mano; (iii) l'ammissione, nella sentenza impugnata, che egli per qualche decina di secondi sarebbe stato impedito a uscire dallo stanzino, circostanza sufficiente a integrare il reato di violenza privata. Chiede quindi la riforma della sentenza d'appello e il riconoscimento delle responsabilità penali e civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia motivato adeguatamente la propria decisione, basandosi su elementi probatori (in particolare l'analisi dei certificati medici e la corrispondenza tra le immagini/video e le dichiarazioni della vittima) e sulla valutazione di inattendibilità della persona offesa. La Suprema Corte ha ricordato che in sede di legittimità non è consentita una rinnovata valutazione del fatto salvo l'esistenza di manifesta illogicità della motivazione, e ha ritenuto che ciò non ricorresse nel caso. Ha altresì escluso l'applicazione della nuova disciplina dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. al caso, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (in base all'art. 616 c.p.p. e richiamando profili di colpa connessi all'inammissibilità). La richiesta del Procuratore Generale di rimandare la decisione in attesa dell'intervento delle Sezioni Unite sull'immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, non è stata accolta, data l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Riferito come norma del reato di sequestro di persona: nel procedimento originario la condotta era stata riqualificata in primo grado come sequestro di persona. La Corte d'Appello e la Cassazione hanno però valutato l'insussistenza materiale del fatto per come descritto dalla persona offesa, indipendentemente dalla qualificazione giuridica.

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Riferita nella discussione sulla possibile immediata applicabilità della modifica alla disciplina del ricorso per cassazione; il Procuratore Generale aveva chiesto rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite su tale questione, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso e quindi non applicabile la nuova norma al caso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì disposto un versamento alla cassa delle ammende per profili di colpa legati all'inammissibilità.

  • Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna deve comunque fornire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi il ribaltamento, anche riassumendo le prove dichiarative decisive. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia osservato tale principio.

  • Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino)

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice d'appello che riformi la decisione impugnata deve delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione di primo grado. La Corte d'Appello è stata ritenuta conforme a questo obbligo.

  • Corte Cost. n.186 del 2000

    Richiamata a sostegno della possibilità di individuare profili di colpa nella proposizione di ricorsi inammissibili ed imporre sanzioni (versamento alla cassa delle ammende).

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio se non sussistono evidenti e specifici profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione della sentenza impugnata.
  • La credibilità di una persona offesa è valutazione tipicamente rimessa al giudice del merito; chi impugna deve dimostrare punti precisi e decisivi di incoerenza o illogicità nella motivazione per invertire quella valutazione in sede di legittimità.
  • Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna, è necessario che fornisca una motivazione puntuale e adeguata (Sez. U. Troise): l'appellante che contesta tale motivazione deve concentrarsi su difetti specifici, non su generiche alternative ricostruttive.
  • Prove oggettive (video, immagini) che contrastano con il racconto della vittima hanno forte rilievo nella valutazione di credibilità; la parte che contesta tale valutazione deve fornire argomenti precisi per spiegare la discrepanza.
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. sequestro vs violenza privata) è secondaria rispetto all'accertamento della materialità dei fatti: se il fatto stesso è ritenuto non provato, la discussione sulla corretta fattispecie si estingue.
  • I ricorsi generici o privi di specifici profili di illegittimità sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per l'attore del gravame.
  • Questioni di applicabilità immediata di norme processuali nuove (es. art. 573, comma 1-bis c.p.p.) possono richiedere l'intervento delle Sezioni Unite; tuttavia, se il ricorso è inammissibile per motivi sostanziali, tali questioni rimangono senza effetto nel caso concreto.
  • Se si contesta in Cassazione l'apprezzamento medico-legale, è utile indicare elementi oggettivi che dimostrino l'erroneità della valutazione (documentazione clinica contrastante, perizie, incongruenze temporali), nonché spiegare perché le conclusioni del giudice siano manifestamente illogiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.