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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22941/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di invasione di edificio (art. 633 c.p.), reati previsti dall'art. 639-bis c.p. e reati in materia edilizia. I motivi di ricorso per cassazione erano: 1) mancata dimostrazione e mancanza del requisito dell'arbitrarietà nell'occupazione dell'immobile e aspecificità del primo motivo di appello; 2) mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sostenendo che lo stato di povertà potesse giustificare l'occupazione di una casa popolare; 3) motivazione illogica e contraddittoria sulla determinazione della pena e mancata indicazione dell'iter logico per il superamento del minimo edittale; 4) mancata valutazione della personalità dell'imputata e della preordinata volontà di lucro in relazione all'art. 62-bis c.p., con richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) esclusione erronea della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., perché la condotta sarebbe stata esigua e occasionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo dei medesimi motivi già proposti e motivatamente respinti dalla Corte d'appello. Il giudice di legittimità ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente risposto alle questioni: aveva rilevato la genericità del primo motivo e l'assenza di ragioni per ritenere non arbitraria l'occupazione; aveva escluso la scriminante dello stato di necessità per mancanza dei requisiti di imminenza, attualità, transitorietà e inevitabilità del pericolo, e aveva osservato che la mera condizione di indigenza non era sufficiente; aveva altresì escluso la particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis in ragione dell'invasione di due locali, della loro unificazione e della realizzazione di opere il cui costo contrasta con l'affermata mancanza di disponibilità economiche; ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche e confermato il trattamento sanzionatorio. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Norma contestata relativa all'invasione arbitraria di edificio; la Corte ha ritenuto provata l'occupazione con elementi che ne dimostrano l'arbitrarietà e la trasformazione dei locali.

  • art. 639-bis c.p.

    Reato menzionato tra le imputazioni; la decisione di inammissibilità del ricorso ha mantenuto la conferma della condanna relativa ai reati contestati.

  • art. 54 c.p.

    Scriminante dello stato di necessità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i requisiti richiesti (imminenza, attualità, transitorietà e inevitabilità del pericolo) e che la sola condizione di indigenza non sia sufficiente a integrare la scriminante.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti connesse alla personalità e alla condotta; la Corte di merito ha valutato le circostanze personali e motivazioni dell'agire e non ha ritenuto sussistenti elementi tali da giustificare le attenuanti generiche richieste.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicabilità per la portata dell'invasione (due locali, unificazione e opere) e per il costo delle opere, che smentirebbe l'assunto di esiguità e occasionalità.

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))

    Articolo citato come mezzo di impugnazione; la Corte ha considerato i motivi proposti in relazione alle ipotesi previste, ritenendoli reiterativi e non specifici.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiesta di specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse la esposizione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto necessarie per la cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi di tale disposizione.

  • art. 23, comma 8 b.l. n. 137/2020

    Riferimento procedurale relativo alla trattazione del ricorso nell'udienza; citato nel dispositivo di trattazione degli atti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre, senza specificazione e senza critica argomentata, i motivi già sollevati in appello e motivatamente respinti dalla Corte d'appello.
  • Perché sia riconosciuta la scriminante dello stato di necessità occorre provare i requisiti di imminenza, attualità, transitorietà e inevitabilità del pericolo; la sola condizione di povertà non è di per sé idonea a giustificare l'occupazione arbitraria di un immobile altrui.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) richiede una valutazione concreta della portata e delle modalità della condotta; invasione di più locali, unificazione e realizzazione di opere che alterano la destinazione d'uso possono escludere la tenuità.
  • Nell'impugnazione della determinazione della pena il ricorrente deve indicare con precisione dove la motivazione sia illogica o carente e spiegare l'iter logico-abbreviativo contestato; mere affermazioni non argomentate non soddisfano i requisiti di specificità.
  • Il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.

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