Cassazione Penale, Sentenza n. 01940/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge (art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p.) per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione rispetto al delitto di occupazione abusiva (art. 633 c.p.) e art. 639-bis c.p.; la difesa ha rilevato che l'imputazione indicava date chiuse (30/11/2013 - 07/03/2014) senza prova della prosecuzione della condotta fino all'entrata in vigore della legge n.103/2017; 2) vizio di motivazione (art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p.) per avere la Corte di appello ritenuto la recidiva e rigettato la richiesta di revisione al ribasso della pena nonostante a parere della difesa mancassero riscontri sulla perdurante occupazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che l'imputazione fosse 'chiusa' con data finale 07/03/2014; ai reati permanenti si applica la regola secondo cui, se l'imputazione delimita la condotta con una data, il termine di prescrizione decorre da tale data e non dall'eventuale prosecuzione successiva non contestata. Calcolato il termine di prescrizione (tenuto conto dell'aggravante e della recidiva con gli adeguati aumenti ai sensi dell'art. 161 c.p.), il reato si è estinto per prescrizione in data 07/03/2024, anteriore alla sentenza di appello. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato; il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
richiamato per spiegare che il procedimento si celebrava con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale; non rilevante sul merito della prescrizione
richiamato insieme all'art. 610 per la celebrazione del procedimento in forma scritta
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b)
consentire la deduzione di violazione di legge (qui invocata con riferimento alla prescrizione e agli artt. 157 e 633 c.p.)
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)
consentire la censura di illogicità o contraddittorietà della motivazione (qui usata per contestare il rigetto dell'esclusione della recidiva e la mancata revisione della pena)
richiamato nella censura relativa all'estinzione del reato; nella sentenza è stato fatto riferimento alla normativa sull'estinzione del reato per prescrizione in relazione alla qualificazione temporale della condotta
norma che disciplina l'occupazione abusiva (reato permanente); la Corte ha applicato i principi relativi alla decorrenza della prescrizione nei reati permanenti
articolo relativo ad ulteriori contestazioni (per es. abuso nella gestione o appropriazione), menzionato quale capo di imputazione insieme all'art. 633
usato per motivare l'aumento del termine di prescrizione in ragione della recidiva (incremento del termine-base di due terzi), misura rilevante per il computo complessivo del termine prescrizionale
legge n. 103/2017 (legge Orlando)
menzionata dalla difesa come possibile causa di sospensione ex lege (sospensione di un anno e sei mesi decorrente dalla sentenza di primo grado); la Corte ha ritenuto che non risultassero cause di sospensione applicabili nel caso concreto
Giurisprudenza: Sez. 2 n. 55164 del 18/09/2018 (PG/Trabucco)
precedente richiamato per il principio secondo cui, nei reati permanenti, se l'imputazione delimita temporalmente la condotta con una data precisa, la prescrizione decorre da quella data; la prosecuzione successiva può essere oggetto di autonoma contestazione
Massime di principio
- Nei reati permanenti (es. occupazione abusiva) occorre verificare se l'imputazione delimita la condotta con date precise: se sì, la prescrizione decorre dalla data finale indicata nell'imputazione; se l'imputazione lascia il fatto aperto, la prescrizione può decorrere fino alla sentenza di primo grado o al momento in cui si accerta la cessazione della permanenza
- La prosecuzione di un comportamento permanente oltre la data indicata nell'imputazione non incide sul procedimento in corso se non è stata formalmente modificata l'imputazione o rialzata nuova contestazione; tali condotte possono essere perseguite in nuovo procedimento
- La recidiva e altre circostanze che aumentano il trattamento sanzionatorio vanno considerate anche ai fini del computo del termine prescrizionale (art. 161 c.p.): l'eventuale aumento può determinare un periodo prescrizionale significativamente più lungo
- Eventuali cause di sospensione della prescrizione introdotte da norme sopravvenute (es. legge n.103/2017) rilevano solo se i presupposti temporali e sostanziali per la loro applicazione ricorrono nel caso concreto
- Se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia di merito, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato; pertanto la difesa dovrebbe sempre valutare e dedurre tempestivamente la decorrenza della prescrizione quando l'imputazione contiene date precise
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