Cassazione Penale, Ordinanza n. 34497/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato dichiarato responsabile in primo grado dei reati di cui agli artt. 56, 640 e 497-bis c.p. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 9 marzo 2026, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena e riconoscendo la continuazione con fatti già giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Firenze del 22 maggio 2024. Con l’unico motivo di ricorso, l’imputato ha dedotto un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, poiché non indicava gli elementi posti a fondamento della censura né consentiva di individuare i rilievi sottoposti al giudice dell’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: l’unico motivo, relativo alla motivazione sulla determinazione della pena, non specificava le ragioni della doglianza e non soddisfaceva i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La sentenza impugnata è stata descritta come sorretta da motivazione logicamente corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio della motivazione in riferimento alla determinazione della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Il motivo di impugnazione deve indicare in modo determinato gli elementi posti a fondamento della censura, così da consentire al giudice di individuare i rilievi e svolgere il proprio sindacato. È generico il motivo che censura la motivazione sulla pena senza specificare tali elementi.
Rilevato che Salvatore Papallo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di cui agli artt. 56, 640 e 497-bis cod. pen, ha rideterminato la pena, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Firenze del 22 maggio 2024, irrevocabile;
La norma è menzionata per identificare uno dei reati per i quali era stata affermata la responsabilità; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione.
Rilevato che Salvatore Papallo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di cui agli artt. 56, 640 e 497-bis cod. pen, ha rideterminato la pena, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Firenze del 22 maggio 2024, irrevocabile;
La norma è menzionata per identificare uno dei reati per i quali era stata affermata la responsabilità; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione.
Rilevato che Salvatore Papallo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di cui agli artt. 56, 640 e 497-bis cod. pen, ha rideterminato la pena, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Firenze del 22 maggio 2024, irrevocabile;
La norma è menzionata per identificare uno dei reati per i quali era stata affermata la responsabilità; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e disposto il pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che, pur contestando la motivazione sulla determinazione della pena, non individua gli elementi a sostegno della censura e non consente al giudice dell’impugnazione di identificare i rilievi da esaminare.
Come è indicizzato
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