Cassazione Penale, Ordinanza n. 06683/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il diniego del riconoscimento della continuazione tra i fatti già giudicati con sentenze irrevocabili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP di Napoli che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. tra i fatti di reato già oggetto di due sentenze irrevocabili. Sosteneva, in sostanza, che le diverse condotte potessero essere ricondotte a un unico disegno criminoso. La Corte ha però rilevato che le ipotesi di reato non erano omogenee e non emergeva alcuna preordinazione comune: in un episodio l'interessato si era opposto alla verifica nel corso di un colloquio con i familiari, in un altro aveva reagito con violenza nei confronti di un agente di polizia penitenziaria durante il percorso verso le docce. Ha quindi ritenuto che si trattasse di mera reiterazione di condotte illecite, non espressione di un programma unitario di vita criminale idoneo a fondare la continuazione.
Norme richiamate
È richiamato come base normativa dell'istituto della continuazione, che presuppone un medesimo disegno criminoso tra più reati.
È richiamato come norma processuale che consente di chiedere il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva o comunque in sede incidente su sentenze irrevocabili.
È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede che i reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso; la semplice reiterazione di illeciti diversi non è sufficiente.
- La non omogeneità delle condotte e l'assenza di elementi di preordinazione ostano alla configurabilità del vincolo della continuazione.
- La continuazione non può essere confusa con fenomeni come recidiva, abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere, che rispondono a logiche diverse e non fondano di per sé il favor rei proprio dell'istituto ex art. 81 c.p.
- In sede di legittimità, il ricorso che non confronti efficacemente la ratio del provvedimento impugnato e si limiti a riproporre una lettura alternativa dei fatti può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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