Cassazione Penale, Ordinanza n. 18902/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto in espiazione di una pena detentiva molto lunga aveva visto revocato dal Magistrato di sorveglianza il beneficio del lavoro esterno; il Tribunale di sorveglianza di Milano ha poi respinto il reclamo contro tale revoca. Il ricorrente ha impugnato in cassazione deducendo, formalmente, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando una erronea interpretazione e applicazione dell'art. 21 l. 354/1975 e un difetto motivazionale del provvedimento di sorveglianza. La censura, tuttavia, non individuava specifici profili del decreto da censurare, ma mirava a ottenere una nuova valutazione di merito sui presupposti della revoca del lavoro esterno, già esaminati dal giudice di sorveglianza, che aveva valorizzato la gravità dei fatti oggetto di condanna e soprattutto un episodio successivo del 29/07/2025, in cui il soggetto avrebbe esploso vari colpi con un fucile mitragliatore verso una palazzina, circostanza desunta da immagini di videosorveglianza e dalle dichiarazioni di un testimone.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze, pur prospettate come vizi di motivazione, erano generiche, aspecifiche e interamente dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza logica, lineare e priva di contraddizioni, fondata sia sulla gravità dei reati già commessi sia sul nuovo episodio indicativo di persistente pericolosità o inaffidabilità rispetto al beneficio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto, ricorrendone le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Invocato dalla difesa come parametro di legittimità per dedurre l'erronea applicazione della legge penale o processuale; la Corte rileva che la doglianza non coglieva un vero errore di diritto ma mirava a una rivalutazione del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Invocato per vizio di motivazione; la Corte afferma che il ricorso non individuava specifici punti della motivazione da censurare e tendeva invece a una non consentita nuova valutazione del merito.
art. 21 l. 26 luglio 1975, n. 354
Norma richiamata come parametro sostanziale per il lavoro esterno; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione perché ritiene inammissibile la censura, ma considera corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza sulla revoca del beneficio.
Presiede alla condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Richiamato ai fini dell'oscuramento/annotazione dei dati personali nel provvedimento diffuso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sorveglianza è inammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, si limita a proporre una diversa lettura del merito senza indicare specifici errori logici o giuridici del provvedimento impugnato.
- La motivazione del giudice di sorveglianza sulla revoca di un beneficio trattamentale è sufficiente se dà conto in modo coerente sia della gravità dei precedenti fatti di condanna sia di ulteriori condotte recenti incompatibili con la prosecuzione del beneficio.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una nuova ponderazione del materiale istruttorio, specie quando la decisione impugnata si fondi su elementi oggettivi come immagini di videosorveglianza e dichiarazioni testimoniali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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