Sentenza n. 846/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 03828/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il divieto prefettizio di detenzione di armi e, mediatamente, il divieto di detenzione adottato dalla Prefettura di Caserta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava il divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS, fondato sulla conflittualità con il fratello e sulla querela del 2019 per una minaccia di morte, presentata alla presenza di testimoni, nonché su una precedente querela del 2016 per minacce. Deduceva errore in procedendo e in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto e apparenza della motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, arbitrarietà e mancata formulazione di una concreta e attuale prognosi di pericolo. Sosteneva che le querele costituissero mere esposizioni di parte, non seguite da condanna o da ulteriori condotte violente; che la querela del 2016 fosse stata rimessa, così come quella del 2019; che il decorso del tempo e il precedente possesso delle armi senza incidenti dimostrassero la sua affidabilità; che la vicenda fosse riconducibile a semplici litigi familiari; e che il divieto avesse natura sostanzialmente sanzionatoria, anziché cautelare e preventiva. Contestava inoltre l'adeguatezza dell'istruttoria e l'omessa audizione delle persone coinvolte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'art. 39 TULPS attribuisca al prefetto un potere valutativo altamente discrezionale e di natura prognostica, diretto a prevenire il possibile abuso delle armi sulla base della condotta complessiva e del grado di affidabilità dell'interessato. In assenza di un diritto assoluto al porto o alla detenzione di armi, l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone prevale sull'interesse privato. La situazione di conflittualità familiare, corroborata dalle querele per minacce del 2016 e del 2019, è stata ritenuta idonea a fondare una prognosi ragionevole di possibile degenerazione e di abuso delle armi, anche se il giudizio è necessariamente probabilistico e non richiede un previo accertamento penale definitivo dei fatti. La remissione delle querele non è stata ritenuta decisiva: essa estingue il reato, ma non elimina gli elementi sintomatici di una situazione di sfiducia e di rischio. Il giudice amministrativo può esercitare un sindacato pieno e penetrante sui fatti e sulla ragionevolezza, proporzionalità e attendibilità della prognosi prefettizia, ma nel caso concreto ha escluso errori, illogicità, sproporzione o travisamento, ravvisando un'istruttoria attenta e una motivazione sufficiente. L'appellante è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
La disposizione attribuisce al prefetto un potere discrezionale e prognostico, di natura preventiva e non sanzionatoria, volto a valutare il rischio di possibile abuso delle armi sulla base della condotta complessiva e dell'affidabilità dell'interessato.
art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
È richiamato quale disposizione relativa alla denuncia delle armi, cui fa riferimento l'art. 39 TULPS.
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
È stato invocato dall'appellante, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
È stato invocato dall'appellante, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato per il difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto la motivazione dell'amministrazione esaustiva e sufficientemente supportata quanto all'iter logico-giuridico seguito.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 TULPS costituisce una misura preventiva e non sanzionatoria, fondata su una prognosi discrezionale circa il possibile abuso delle armi e sul grado complessivo di affidabilità dell'interessato.
- Per adottare il divieto di detenzione di armi non è necessario un previo accertamento penale definitivo dei fatti rilevanti: la prognosi prefettizia può fondarsi su elementi presuntivi e su un ragionamento probabilistico, purché i fatti siano concretamente istruiti e la valutazione sia ragionevole, proporzionata e motivata.
- Una situazione di accesa o persistente conflittualità familiare, anche documentata da querele per minacce, può costituire elemento sufficiente a fondare il ragionevole sospetto di possibile abuso delle armi e a compromettere l'affidabilità del detentore.
- La remissione della querela estingue il reato, ma non elimina necessariamente il rilievo prognostico della denuncia e degli elementi di conflittualità che l'hanno originata ai fini della valutazione prefettizia sull'affidabilità nella detenzione di armi.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prefettizie in materia di armi è pieno e penetrante quanto all'accertamento dei fatti e alla ragionevolezza, proporzionalità e coerenza della prognosi, ma non consente di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa quando questa risulti adeguatamente istruita e non manifestamente illogica o incongrua.
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