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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30800/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., rilevando l'assoluta confusione e incompletezza dell'esposizione dei fatti processuali e l'aspecificità dei motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il debitore esecutato proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro un'esecuzione immobiliare iniziata sulla base di cambiali. Contestava il diritto della società procedente di agire in executivis, deducendo l'inesistenza del credito, la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali, l'inidoneità dei titoli a valere come titolo esecutivo per la pretesa falsità dei bolli e la mancanza di prova della trasformazione della società originariamente procedente da società di persone in società di capitali. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, il soccombente proponeva ricorso per cassazione con nove motivi; la Corte rilevava però che il ricorso era esposto in modo confuso e lacunoso, con motivi aspecifici e inconcludenti, non consentendo di comprendere le doglianze iniziali, le ragioni del rigetto in primo grado, il contenuto effettivo dell'appello e le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte osservava inoltre che la carenza di autosufficienza impediva anche di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di una delle società intimate e l'eventuale giudicato su contestazioni analoghe già esaminate in altro giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa e del fatto processuale deve essere chiara, completa e autosufficiente: una narrazione confusa o lacunosa che non consenta di comprendere l'oggetto delle censure comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e coerenti con la sentenza impugnata; non è sufficiente riprodurre in modo generico o frammentario le doglianze, soprattutto quando non si chiariscano le ragioni poste a base delle decisioni di merito.
  • Nell'opposizione all'esecuzione e nel successivo giudizio di merito non possono essere introdotte in Cassazione questioni nuove o ampliamenti del thema decidendum non ricavabili dall'originario ricorso e dall'appello.
  • L'inammissibilità radicale del ricorso può assorbire le ulteriori questioni processuali, come la regolare instaurazione del contraddittorio o la formazione del giudicato su giudizi analoghi.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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