Cassazione Penale, Sentenza n. 5854/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 8/10/2024 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Paola (19/9/2024) che respingeva la richiesta di revoca del sequestro preventivo della quota del 50% dell'immobile sito in Scalea (via Attilio Pepe n. 24). La ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 321 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora, ossia mancata indicazione della necessità di anticipare cautelarmente l'effetto ablativo; (2) violazione e vizio di motivazione rispetto al presupposto del reato ex art. 644 c.p. e alla presunta disponibilità del bene da parte dell'imputato Della Gatta Tammaro (coniuge), sostenendo che quest'ultimo non viveva nell'immobile, si trovava agli arresti domiciliari in diversa abitazione locata da terzi e che l'immobile era di proprietà esclusiva della ricorrente per donazione della nuda proprietà da parte della figlia, intervenuta mentre era in vigore separazione dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali: è risultata assente una procura speciale rilasciata dalla terza interessata (Galiano) al difensore per proporre ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il difensore del terzo interessato privo di procura speciale non può proporre ricorso per cassazione contro il rigetto del riesame. Per effetto dell'inammissibilità la Corte non ha esaminato nel merito le censure inerenti al periculum in mora, alla disponibilità dell'immobile o alla qualificazione del reato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, non ritenendo che l'inammissibilità sia stata provocata da colpa grave, è stata altresì condannata a versare, in via equitativa, la somma di euro tremila alla cassa delle ammende (richiamo alla sentenza Corte Cost. 13/6/2000 n.186).
Norme richiamate
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione al requisito del periculum in mora necessario per il sequestro preventivo; la Corte non ha affrontato il merito della valutazione del periculum in mora perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di procura speciale.
Reato richiamato dalla ricorrente come presupposto della misura (contestazione riguardo alla disponibilità del bene da parte dell'imputato); la Corte non ha valutato la fondatezza di tale doglianza a causa dell'inammissibilità processuale del ricorso.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente in seguito alla dichiarazione di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale 13/6/2000 n. 186
Richiamata in relazione alla disciplina della 'cassa delle ammende'; la Corte di Cassazione ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000, ritenendo assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma comunque giustificabile l'irrogazione della sanzione pecuniaria a titolo equitativo.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017 (G.T. Auto s.r.l., Rv. 271722 - 01)
Principio consolidato secondo cui il difensore di un terzo interessato deve essere munito di procura speciale per proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti di rigetto del riesame; la mancata procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per i terzi interessati che impugnano in Cassazione provvedimenti relativi a sequestro preventivo è obbligatoria la procura speciale al difensore: la sua assenza comporta inammissibilità processuale senza esame del merito.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali (es. mancanza di procura speciale), le questioni sostanziali sollevate (periculum in mora, disponibilità del bene, fondatezza del reato) non vengono esaminate dalla Corte di legittimità.
- Nelle impugnazioni contro sequestri finalizzati alla confisca per equivalente, è fondamentale documentare sia il "periculum in mora" (ragioni dell'urgenza cautelare) sia la reale disponibilità del bene da parte dell'imputato; prove documentali e atti di proprietà/donazione devono essere prodotti tempestivamente e in forma valida.
- La condanna alle spese e l'eventuale irrogazione di una somma alla cassa delle ammende possono essere disposte anche in caso di assenza di colpa grave, ma la Corte può modulare la misura in via equitativa se ritiene che l'atto non sia stato proposto con colpa grave.
- Quando il bene è abitualmente utilizzato o formalmente riconducibile al coniuge imputato, è necessario fornire elementi concreti che smentiscano la disponibilità, come documentazione di residenza alternativa, contratti di locazione, atti di donazione o altri titoli, per contrastare la misura cautelare.
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