Cassazione Penale, Sentenza n. 40474/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività del deposito telematico. Il ricorrente deduce che l'atto è stato effettivamente trasmesso al Portale dei Depositi Penali (PDP) alle ore 23:58 dell'ultimo giorno utile (10/9/2024) ma la ricevuta automatica è stata generata alle 00:01 del giorno successivo; la difesa contestava che la Corte territoriale abbia considerato solo l'orario della ricevuta ignorando l'orario di effettivo invio/insert sul portale, chiedendo che in caso di ritardo nella generazione della ricevuta si dia rilievo all'attestazione di invio a tutela del diritto di difesa e del favor impugnationis.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dopo aver esaminato il fascicolo e i log del PDP, ha valorizzato l'attestazione di invio (trasmissione alle ore 23:58) come momento rilevante ai fini della tempestività qualora la generazione della ricevuta di accettazione non sia stata tempestiva per cause tecniche del sistema. La Corte ha affermato che la disciplina normativa e le regole tecniche devono essere interpretate alla luce dei principi convenzionali (effettività dell'accesso alla giustizia, proporzionalità) e che l'eventuale scarto temporale tra invio e rilascio della ricevuta non può gravare sulla parte quando il portale abbia dato ufficiale evidenza dell'avvenuto invio. Di conseguenza la dichiarazione di inammissibilità per tardività è stata censurata (annullata nella parte relativa alla valutazione della tempestività) e l'appello del ricorrente deve essere considerato tempestivo.
Norme richiamate
Norma richiamata nel motivo di ricorso come parametro di diritto processuale; nel testo non spicca una interpretazione specifica, è citata a fondamento delle doglianze relative a inosservanza di norme processuali.
art. 24 comma 6-bis d.l. n. 137 del 2020
Richiamato nel motivo di ricorso; nel contesto, la normativa emergenziale è indicata come parte del quadro normativo di riferimento per le procedure telematiche e limiti temporanei, senza una citazione testuale nel provvedimento.
d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 87 e art. 111-bis cod. proc. pen. di coordinamento)
Il d.lgs. è interpretato come norma primaria che istituisce l'obbligatorietà del deposito telematico e assegna alla normativa regolamentare (decreti ministeriali e provvedimenti tecnici) il compito di definire le regole tecniche. L'art. 111-bis è letto come disciplina di garanzia che mira a certezza, tracciabilità e collocazione temporale degli atti telematici.
d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (art. 13-bis)
Gli atti «si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti»
La norma tecnica definisce le fasi operative (inserimento, caricamento, comando di invio, rilascio della ricevuta) e afferma il principio generale che la ricevuta attesta la ricezione. Tuttavia la Corte interpreta questo principio in senso funzionale: se la ricevuta non viene generata tempestivamente per cause tecniche, rileva l'attestazione di invio come unico adempimento nella disponibilità della parte.
provvedimento DGSIA del 2 agosto 2024
Individua le fasi operative e le specifiche tecniche del PDP (inserimento, upload, invio, rilascio della ricevuta). La Corte lo utilizza per descrivere la procedura tecnica e per argomentare la distinzione tra fase di invio (a carico della parte) e fase di accettazione/rilascio della ricevuta (a carico del sistema).
Parte del quadro regolamentare che definisce l'architettura tecnica e i profili operativi del sistema di deposito; è richiamato come base per le regole tecniche coordinate con altri provvedimenti.
d.m. 27 dicembre 2024, n. 206 (art. 2)
Stabilisce l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di deposito esclusivamente telematico tramite portale per i soggetti esterni a partire dal 1° gennaio 2025; il provvedimento è utilizzato per collocare temporalmente l'operatività delle regole tecniche nel caso concreto.
art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen.
Secondo la normativa, il deposito si considera tempestivo se l'accettazione da parte del sistema avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile. La Corte, tuttavia, valorizza una lettura bilanciata: la regola sull'accettazione non può tradursi in preclusione automatica quando il ritardo sia dovuto a cause tecniche esterne alla disponibilità della parte.
Citato tra le eccezioni previste dalla disciplina telematica per atti che non possono essere acquisiti in copia informatica o in caso di malfunzionamenti; la Corte lo considera nel quadro delle ipotesi in cui il sistema può non funzionare correttamente.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6) e principi costituzionali (art. 24 e art. 111 Cost.)
La Corte richiama i principi convenzionali e costituzionali per sostenere che l'interpretazione delle regole tecniche deve rispettare l'effettività dell'accesso alla giustizia, la proporzionalità e il diritto di difesa; ciò giustifica un'applicazione meno formalistica delle regole tecniche quando la rigidità comprometta la sostanza del diritto di accesso al giudice.
Massime di principio
- Quando il deposito telematico avviene mediante PDP, il criterio ordinario è che l'atto si intende ricevuto al momento della generazione della ricevuta di accettazione; tuttavia, se la ricevuta viene emessa con ritardo e l'invio è documentato sul portale entro il termine, il momento di trasmissione/inserimento va considerato rilevante per la tempestività.
- Il rischio di ritardi tecnici nella generazione della ricevuta deve essere allocato preferibilmente sull'amministrazione (dominio giustizia) e non sulla parte, specie durante periodi di transizione tecnologica; ciò evita un eccesso di formalismo che lederebbe il diritto di difesa.
- Le regole tecniche (decreti ministeriali e provvedimenti DGSIA) descrivono fasi distinte (inserimento/upload, invio, accettazione/ricevuta): la parte deve assicurarsi della corretta esecuzione dell'invio e conservare le attestazioni/registrazioni del portale; tali elementi sono prova privilegiata della tempestività.
- I giudici devono interpretare le norme procedurali telematiche alla luce dei principi di effettività dell'accesso alla giustizia e proporzionalità (art. 6 CEDU, art. 24 e 111 Cost.), altresì privilegiando soluzioni che permettano la decisione nel merito quando l'irregolarità è meramente formale e non incide sul contraddittorio.
- In presenza di malfunzionamenti del sistema o di ritardi nella produzione della ricevuta, il rimedio corretto è valutare la tempestività sulla base dell'attestazione di invio e, se necessario, prevedere modalità di sanatoria differenziate per errori meramente formali, anziché sanzioni automatiche di inammissibilità.
- Per difese pratiche: conservare schermate/log di invio, ricevute intermedie e ogni dato tecnico del PDP; segnalare prontamente eventuali anomalie e, se necessario, produrre istanza motivata al giudice che tenga conto delle evidenze tecniche e dei principi di tutela dell'accesso al processo.
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