Cassazione Penale, Ordinanza n. 34528/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale, sia quanto alla determinazione della pena, sostenendo in sostanza che la prova della sua colpevolezza fosse stata mal valutata e che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo. Il secondo ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ritenuto idoneo a fondare la responsabilità penale, ma con motivi ritenuti del tutto generici. La sentenza non indica nel dettaglio il capo di imputazione, se non che si tratta di un furto contestato a uno dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il primo motivo del primo ricorrente, nella parte relativa alla responsabilità, fosse una censura di merito non consentita in sede di legittimità, priva dell'indicazione di specifici travisamenti della prova, a fronte di una motivazione di appello ritenuta congrua e supportata da un solido quadro probatorio, comprensivo di immagini di videosorveglianza e identificazione dell'imputato. Anche la doglianza sulla pena è stata dichiarata inammissibile, poiché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era congrua, considerava le modalità del fatto, la prevalenza delle attenuanti generiche e la giovane età dell'imputato. Il motivo del secondo ricorrente è stato parimenti dichiarato inammissibile per estrema genericità e per difetto di specifiche ragioni di diritto e di fatto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove; le censure devono essere specifiche e denunciare eventuali travisamenti dell'evidenza processuale.
La determinazione della pena è sorretta quando il giudice valorizza le modalità del fatto e gli elementi rilevanti per la commisurazione, come la giovane età e il bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.
Le circostanze attenuanti generiche, anche se riconosciute in regime di prevalenza, concorrono al contenimento della pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti delle emergenze processuali su cui la decisione impugnata si è fondata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o generico: il ricorso deve indicare puntualmente i dati fattuali e le ragioni giuridiche che renderebbero illogica o carente la motivazione.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando dia conto delle modalità del fatto e degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p., anche in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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