Cassazione Civile, Ordinanza n. 26338/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento relativa a IRAP per l'anno d'imposta 2008, impugnata dalla società contribuente e parzialmente annullata in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto. L'Agenzia delle entrate proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia lo dichiarava inammissibile ritenendo che l'Ufficio non avesse formulato una reale doglianza specifica contro la sentenza di primo grado, limitandosi a dire di non comprenderne la ratio. L'Agenzia ricorreva in cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, perché l'appello era stato invece articolato con motivi chiari e specifici; 2) violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., per la motivazione della sentenza impugnata, che dopo aver dichiarato l'inammissibilità affermava anche la correttezza della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha affermato che nel processo tributario l'onere di impugnazione specifica è assolto anche quando l'appellante riproponga le ragioni già svolte in primo grado, purché dall'atto di appello emerga comunque un dissenso inequivoco rispetto alla decisione impugnata. Poiché la CTR aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello nonostante l'Ufficio avesse effettivamente articolato motivi di critica alla sentenza di primo grado, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
onere di impugnazione specifica
Nel processo tributario l'appello è specifico anche se ripropone le ragioni già dedotte in primo grado, purché dal complesso dell'atto risultino le censure alla decisione impugnata in modo inequivoco.
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione era stata denunciata in via subordinata.
È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; il relativo motivo è rimasto assorbito.
La Corte ribadisce che l'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, nel processo tributario, costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale dell'appello civile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale posta a base del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Viene menzionato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello soddisfa il requisito della specificità anche quando l'appellante si limiti a riproporre le ragioni poste a sostegno della legittimità dell'atto impositivo, se dal gravame emerge in modo chiaro il dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
- L'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., sicché la valutazione di specificità dell'appello tributario non può essere sovrapposta rigidamente ai criteri propri dell'appello civile.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando l'atto, letto nel suo complesso, consenta di ricavare inequivocamente le censure mosse alla sentenza di primo grado.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto e determina la cassazione con rinvio, resta assorbito l'ulteriore motivo che investe profili logicamente subordinati o consequenziali.
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